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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 7 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 180
1Gli indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta possono, se rimangono ben visibili, divergere dalle esigenze di cui all’allegato 10 come segue:
a. ne sono sufficienti due montati esternamente a sinistra e a destra del manubrio, ciascuno visibile da davanti e da dietro come un unico dispositivo d’illuminazione; oppure
b. per la coppia posteriore la distanza prescritta di 0,35 m tra il bordo inferiore delle superfici illuminanti e il suolo può essere ridotta se la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio degli indicatori all’altezza prescritta ed è garantita una distanza minima delle superfici illuminanti dal suolo di 0,15 m.
2I ciclomotori leggeri possono essere costituiti da una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle.
3Per i ciclomotori leggeri conformi alla norma EN 12184 è sufficiente che siano soddisfatte le esigenze relative ai freni ivi previste.
Titolo prima dell’art. 181
Sezione 4: Disposizioni speciali per ciclomotori pesanti
Art. 181
1I ciclomotori pesanti devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota.
2Sul lato sinistro esterno deve essere montato uno specchio retrovisore con una superficie di almeno 50 cm2.
Art. 181a cpv. 4 e 5
Abrogati
Art. 210 cpv. 6
6I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori possono essere dotati di un proprio dispositivo di propulsione che sviluppa una velocità massima di 6 km/h.
Art. 215 cpv. 1bis–3
1bisLe iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non avere luce propria né essere illuminati.
2Il numero di posti dei velocipedi deve essere stabilito in modo da non superare, a pieno carico, un peso effettivo di 250 kg. Tutti i posti, a eccezione di uno e dei sedili protetti per fanciulli, devono disporre di pedali. Sui velocipedi pluritraccia l’autorità cantonale può autorizzare più posti senza pedali.