Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine
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alle autorità parlamentari sono considerate più indipendenti di istituzioni private senza base legale o di istituzioni pubbliche sottoposte a ministeri e senza mandato legale. Ciò risulta nel caso delle IIDI di Austria e Germania, le quali non sono state ammesse alla Rete europea dei difensori civici dei minori (European Network of Ombudspersons for Children, ENOC) per la mancanza di indipendenza.
6 Le modifiche dell’OPAG
6.1 In generale
Con il presente progetto si intende completare l’OPAG.
In virtù della LPAG, le nuove disposizioni precisano nell’articolo 3 OPAG che l’UFAS deve sostenere l’approfondimento delle conoscenze specialistiche e lo sviluppo di reti di contatto tra gli attori nell’ambito dei diritti dell’infanzia. Nel nuovo articolo 44a si stabilisce esplicitamente che la Confederazione può incaricare terzi di svolgere determinati compiti di sostegno e coordinamento a livello nazionale nell’ambito dei diritti dell’infanzia. Per lo svolgimento dei compiti descritti in questo articolo l’UFAS conferirà a terzi un mandato secondo il diritto degli appalti pubblici, che verrà finanziato attraverso i mezzi disponibili nel suo bilancio.
6.2 Commento ai singoli articoli Art. 3 cpv. 2 lett. f
L’UFAS è già oggi il centro di competenza federale responsabile per la politica dell’infanzia e della gioventù. I compiti sono sanciti nell’articolo 3 OPAG. Tra questi figurano in particolare provvedere a uno scambio regolare di informazioni con i diversi attori del settore della politica dell’infanzia e della gioventù (art. 3 cpv. 2 lett. c OPAG) e adottare misure volte ad agevolare la collaborazione tra questi attori (art. 3 cpv. 2 lett. d OPAG). La nuova lettera f proposta sancisce il compito dell’UFAS di approfondire le conoscenze specialistiche e sviluppare reti di contatto tra gli attori nell’ambito dei diritti dell’infanzia, ivi comprese le questioni relative all’istituzione per i diritti dell’infanzia.
Sulla base di una decisione del Consiglio federale, l’UFAS ha già oggi il compito di promuovere l’attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997, e in particolare di coordinarne l’attuazione a livello nazionale e di farla conoscere19. Tuttavia, nel diritto federale manca l’attribuzione esplicita della competenza relativa ai diritti dell’infanzia in generale. Con il nuovo articolo 3 capoverso 2 lettera f si crea la base in tal senso. Oltre a ciò, l’UFAS è anche competente per l’esecuzione dell’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo’’’ (v. cap. 2). In virtù dell’ordinanza, l’UFAS può concedere aiuti finanziari per proteggere i bambini e i giovani dalla violenza e per prevenire la violenza giovanile. Inoltre essa permette alla Confederazione di attuare direttamente misure in tal senso.
Cpv. 3: questo capoverso offre ai Cantoni la possibilità di rivolgersi all’UFAS per questioni tecniche connesse alla creazione di un’istituzione per i diritti dell’infanzia. Lo scopo è di sostentere la fondazione di servizi cantonali o intercantonali destinati ai bambini, ai giovani e alle loro persone di riferimento. Come richiesto nella mozione, questi organi dovranno essere facilmente accessibili ai minori alle persone a loro vicine e fornire informazioni e consulenza ai minori in merito ai loro diritti.
19 Cfr. Decisione del Consiglio federale del 18.2.1998 «Travaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant». 10/12