Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Contesto giuridico

La base costituzionale essenziale nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù è data dall’articolo 67 della Costituzione federale (Cost.):

Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù

1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

Questa disposizione costituzionale disciplina le competenze nell’ambito della promozione e della protezione dei minori, che è principalmente di competenza dei Cantoni, mentre la Confederazione ha una funzione parallela sussidiaria.

La promozione dello sviluppo e dell’autonomia di bambini e giovani costituisce un obiettivo centrale della politica dell’infanzia e della gioventù8. In applicazione dell’articolo 41 capoverso 1 lettera g Cost., la promozione dell’infanzia e della gioventù consiste nell’aiutare i bambini e i giovani a crescere affinché possano, passo dopo passo, acquisire la propria indipendenza e autonomia e assumere responsabilità sociale, nonché nel fornire loro il sostegno necessario per integrarsi dal punto di vista sociale, culturale e politico.

La promozione dei diritti dell’infanzia non è oggi esplicitamente menzionata nelle basi legali di diritto federale. Poiché tuttavia questi diritti costituiscono il punto di partenza e la base per qualsiasi attività e politica relativa ai bambini e ai giovani e il nostro Paese ha ratificato la CRC, la Confederazione è tenuta ad agire anche in questo ambito. La promozione delle conoscenze in materia di diritti dell’infanzia tra gli specialisti del settore dell’infanzia e della gioventù in tutta la Svizzera concorre a che i bambini e i giovani siano a conoscenza dei propri diritti e possano dunque farli valere. Ciò costituisce a sua volta un contributo decisivo affinché i bambini e i giovani possano acquisire la propria indipendenza e autonomia e assumere responsabilità sociale.

Come già spiegato, la politica dell’infanzia e della gioventù è principalmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni, che sono incaricati di provvedere alla predisposizione di un sistema di aiuto all’infanzia e alla gioventù che offra prestazioni di promozione, consulenza, custodia e sostegno destinate ai bambini e ai giovani nonché alle loro famiglie. Anche le autorità di protezione dei minori e degli adulti e i consultori di aiuto alle vittime rientrano nella sfera di competenza cantonale. In virtù dell’articolo 67 Cost., a complemento delle misure cantonali la Confederazione può in particolare promuovere attività di sostegno e coordinamento che superano le possibilità dei Cantoni e che risulta più sensato attuare a livello nazionale. Può per esempio promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli attori della politica dell’infanzia e della gioventù e coordinare le misure dei vari organi federali. Oltre a ciò può accordare aiuti finanziari. Nella prassi odierna, le attività di consulenza e intermediazione per bambini e giovani rientrano invece inequivocabilmente nella sfera di competenza dei Cantoni e dei Comuni.

I compiti della Confederazione nell’ambito della promozione dell’infanzia e della gioventù e in quello dei diritti dell’infanzia si fondano principalmente su due basi giuridiche:

8 Cfr. Messaggio LPAG, FF 2010 5991. 5/12