Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine

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4.2 Compiti di un’istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia

Incaricando un’istituzione adeguata di svolgere compiti nell’ambito dei diritti dell’infanzia, il Consiglio federale intende garantire l’adempimento di importanti compiti per il rafforzamento di questi diritti, un’attività che è più sensato svolgere a livello nazionale. Si tratta di compiti di sostegno e coordinamento da assumere su tutto il territorio nazionale e che superano le possibilità dei Cantoni. Vi rientrano in particolare:

- l’elaborazione e la messa a disposizione di conoscenze specialistiche;

- l’analisi dell’attuazione dei diritti dell’infanzia in Svizzera;

- la fornitura di consulenza alle autorità;

- lo sviluppo di reti di contatto tra gli attori nell’ambito dei diritti dell’infanzia.

Questi compiti, che possono essere considerati quali compiti della Confederazione nel settore della politica dell’infanzia e della gioventù (art. 18 LPAG), dovranno essere svolti da un’autorità adeguata, che riceverà dall’UFAS un incarico in tal senso. A tal fine non è necessaria un’ulteriore base legale formale, poiché l’articolo 19 LPAG autorizza la Confederazione a partecipare a organizzazioni o a costituire particolari organizzazioni per l’adempimento dei suoi compiti; inoltre, il Consiglio federale può assegnare i compiti a un’organizzazione esistente secondo il principio a maiore ad minus. Il Consiglio federale opta per la forma più semplice dell’incarico di una partecipazione a o della costituzione di un’istituzione propria, che non crea ingerenze per quanto concerne i compiti da assumere. La relativa commessa sarà messa a concorso nell’ambito del diritto sugli appalti pubblici.

La soluzione proposta verrà sancita giuridicamente in virtù della LPAG mediante una modifica dell’ordinanza del 3 ottobre 202112 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG), che, sempre in virtù della LPAG, disciplinerà in particolare il ruolo dell’UFAS nell’ambito dei diritti dell’infanzia e i compiti dell’istituzione per i diritti dell’infanzia incaricata. A tal fine si procederà al completamento di disposizioni di ordinanza o all’introduzione di nuove, segnatamente:

- completamento dell’articolo 3 (Centro di competenza federale responsabile per la politica dell’infanzia e della gioventù);

- nuovo articolo 44a (Istituzione per i diritti dell’infanzia).

La soluzione scelta si inserisce inoltre nel contesto degli ulteriori sforzi del Consiglio federale per rafforzare la protezione dell’infanzia e i diritti dell’infanzia. È qui già stata menzionala l’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (v. cap. 2), in virtù della quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la prevenzione della violenza nei confronti dei minori. Inoltre, il 23 agosto 2023 l’Esecutivo ha posto in consultazione una modifica del Codice civile (CC) tesa a sancire nel CC il principio di un’educazione non violenta13. Il nuovo articolo 302 capoverso 4 CC prevede che i Cantoni provvedano «affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori». Con questa disposizione non s’intende sostituire il difensore civico dei diritti dell’infanzia, bensì consentire un migliore accesso alle offerte di consulenza e aiuto sancendolo nel diritto federale14. Si tratta di un ulteriore tassello nel rafforzamento dei diritti dell’infanzia.

12 RS 446.11

13 Consiglio federale, Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione concernente la modifica del Codice civile (Educazione non violenta) del 23 agosto 2023.

14 Questo non avverrà nelle disposizioni di diritto civile concernenti la protezione dei minori, poiché in tal modo si darebbe un segnale sbagliato sul ruolo e sull’intervento dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Cfr. n. 3.2.1 del rapporto esplicativo. 8/12