Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine
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diritti dell’uomo. La legge federale e i suoi statuti conferiscono all’ISDU un ampio mandato di promozione e tutela dei diritti dell’uomo in Svizzera. Tra i suoi compiti rientrano l’informazione e la documentazione, la ricerca, la consulenza, la promozione del dialogo e della cooperazione, l’educazione ai diritti dell’uomo e la sensibilizzazione nonché gli scambi internazionali. L’ISDU non svolge compiti di competenza dell’Amministrazione o che implicano funzioni di mediazione e non è competente per il trattamento di reclami individuali. Nell’adempimento dei propri compiti è indipendente e decide autonomamente sull’utilizzo delle proprie risorse.
1.4 Valutazioni delle conferenze intercantonali e della Commissione federale per l’infanzia e la gioventù
Nel quadro di una consultazione preliminare, gli organi specializzati delle conferenze intercantonali particolarmente coinvolte sono stati invitati a proporre possibili varianti di attuazione. Hanno espresso il proprio parere la Commissione permanente della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), la Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM) a nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) nonché la Conferenza per la politica dell’infanzia e della gioventù (CPIG) a nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).
Tutti e tre gli organi si sono dichiarati in linea di principio favorevoli all’istituzione di un’istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia. Secondo la SSDPM un organo nazionale risulterebbe di particolare interesse per i Cantoni più piccoli e potrebbe offrire a vari gruppi d’interesse un prezioso aiuto a livello tecnico. A tal fine, tale organo dovrebbe fungere principalmente da istituzione di riferimento per gli specialisti e fungere da rappresentante degli interessi politicamente attivo per l’attuazione dei diritti dell’infanzia. Anche la Commissione permanente della COPMA ha indicato che l’organo nazionale dovrebbe assumere compiti sovraordinati quali la messa in rete, la documentazione, la redazione di rapporti o il monitoraggio, senza essere però coinvolto in procedure in corso, vale a dire che non dovrebbe accompagnare direttamente minori o ricevere reclami. Dal canto suo, la CPIG ha sostenuto la necessità di istituire, oltre all’organo nazionale, almeno un’agenzia per ciascuna regione linguistica, che permetterebbe di offrire anche consulenza per bambini e giovani. Questi organi dovrebbero essere indipendenti e disporre di un mansionario identico con un’offerta della medesima qualità in tutta la Svizzera. Ciò permetterebbe di garantire l’uguaglianza giuridica indipendentemente dal Cantone di domicilio.
Nel 2020, in un documento di riferimento sull’istituzione a livello nazionale di un difensore civico dei diritti dell’infanzia in Svizzera, anche la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) si è espressa al riguardo. Secondo la Commissione, un organo di questo tipo dovrebbe fungere da centro di competenza specializzato, fornire mediazione e valutare la situazione dei diritti dell’infanzia in tutta la Svizzera. Dovrebbe anche essere incaricato di formulare raccomandazioni all’attenzione degli organi statali interessati e di rivolgersi al Comitato ONU per i diritti dei fanciulli, Il difensore civico dovrebbe inoltre mettere in rete i servizi esistenti e disporre di antenne nelle varie regioni linguistiche. L’organo dovrebbe agire nel quadro di un mandato legale che ne garantisca l’indipendenza e ne definisca i compiti. Condizione necessaria è la forma di persona giuridica autonoma e indipendente. Per la CFIG è inoltre imprescindibile che il difensore civico adempia i Principi di Parigi.