Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine

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4.3 Alternative esaminate e scartate

Nel quadro del diritto costituzionale vigente è stata esaminata la variante di una «piattaforma diritti dell’infanzia Confederazione-Cantoni» che riunisse un’istituzione per i diritti dell’infanzia a livello nazionale e interlocutori sovraregionali. L’istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia avrebbe, da un lato, assunto compiti sovraordinati nell’ambito dei diritti dell’infanzia e, dall’altro, sostenuto sul piano tecnico e messo in rete gli attori a livello regionale. Con dei consultori sovraregionali si sarebbero potute sostenere iniziative per permettere a bambini e giovani di accedere a informazioni e consulenza circa i loro diritti, indipendentemente dal luogo di domicilio. Conformemente all’articolo 11 LPAG, però, la Confederazione può promuovere l’offerta cantonale o regionale soltanto se questa ha carattere di modello e una durata limitata. Il finanziamento iniziale per un progetto di durata illimitata non è possibile senza revisione della LPAG. Una tale modifica e non è nemmeno ragionevole dal punto di vista della politica dell’infanzia e della gioventù. Per questo un ampliamento dei compiti della Confederazione in tal senso non è opportuno al momento.

Un’altra alternativa scartata consisteva nell’incaricare l’istituzione in questione anche della creazione di un interlocutore nazionale (organo di triage) che trasmettesse le richieste dei bambini e dei giovani ai competenti organi cantonali o regionali. Tale incarico sarebbe problematico nell’ottica della ripartizione delle competenze sancita nel diritto federale e, secondo il Consiglio federale, anche inadeguata a livello federale.

5 Diritto comparato

Molti Paesi europei dispongono di istituzioni indipendenti per i diritti dell’infanzia (IIDI). In uno studio comparativo commissionato dall’UFAS15 sono stati esaminati i modelli esistenti in sei Paesi europei: Belgio, Austria, Regno Unito, Francia, Germania e Italia. I modelli in questione sono molto differenti tra loro e vanno da istituzioni autonome e indipendenti a livello regionale a istituzioni integrate in organi nazionali per i diritti umani o in istituzioni nazionali con proprie attività a livello regionale. Non tutte le IIDI sono dotate di un mandato globale16. Nel Regno Unito esistono quattro istituzioni (una in Inghilterra, una in Galles, una in Scozia e una nell’Irlanda del Nord) che, con qualche eccezione17, sono dotate di mandati globali. In altri Paesi, quali Belgio e Francia, queste istituzioni si concentrano soprattutto sui compiti "quasi giuridici"18. In Germania e in Austria sono attive invece prevalentemente istituzioni private il cui mandato è incentrato sulla mediazione, mentre l’IIDI in Italia si occupa innanzitutto di vigilare sul rispetto delle prescrizioni da parte dello Stato. Tutti i modelli di IIDI considerati adempiono entro certi limiti il compito di elaborare rapporti sulla situazione dei minori e sull’attuazione della CRC, promuovere i diritti dei minori nonché informare e sensibilizzare in merito. La partecipazione dei minori è considerata nei mandati delle IIDI esaminate, ma non sempre menzionata esplicitamente. Per quanto concerne l’indipendenza dell’IIDI, è decisivo il tipo di istituzione. Le istituzioni pubbliche con base legale che presentano rapporti

15 Cfr. Ruggiero, Lätsch, Krüger, Nehme, Mitrovic, Quehenberger, Unabhängige Kinderrechtsinstitution in der Schweiz: Aktueller Stand und Handlungsbedarf, Ginevra 2022, rapporto all’attenzione dell’UFAS.

16 Concretamente, secondo gli autori dello studio il mandato ideale di un’IIDI dovrebbe contemplare sette ambiti di competenza: 1) legislazione e politica; 2) compiti "quasi giuridici" e di mediazione; 3) monitoraggio della conformità della politica statale; 4) elaborazione di rapporti sulla situazione dei minori e sull’attuazione della CRC; 5) informazione, promozione e sensibilizzazione nell’ambito dei diritti dell’infanzia; 6) partecipazione dei minori; 7) messa in rete.

17 Le eccezioni riguardano gli ambiti dei compiti analoghi a quelli di un tribunale e compiti di mediazione, come pure il monitoraggio della conformità della politica statale, ambiti nei quali non sussistono mandati completi.

18 I mandati "quasi giuridici" comprendono un mandato completo analogo a quello di un tribunale (che include la mediazione, le denunce individuali e l’avvio di azioni legali). 9/12