Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 12 pagine
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Principi di Parigi, un difensore civico dovrebbe inoltre verificare l’adeguatezza e l’efficacia della legislazione e delle prassi relative alla protezione dei diritti dell’infanzia. Gli dovrebbe inoltre essere conferito il mandato di ricevere e trattare reclami individuali e di svolgere indagini su violazioni dei diritti dell’infanzia, su richiesta o di propria iniziativa. Nel quadro del trattamento del singolo caso, si raccomanda di adottare preferibilmente procedure di mediazione e conciliazione e di garantire l’accesso dei minori a un patrocinio gratuito.
Anche il Consiglio d’Europa ha formulato principi fondamentali per l’istituzione di un difensore civico nazionale. Tra questi figurano l’indipendenza e l’imparzialità nonché l’accessibilità e l’efficacia. Il Consiglio d’Europa ha inoltre depositato una serie di raccomandazioni5 sui compiti di un’istituzione di questo tipo:
- trattare i reclami ricevuti;
- proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, se del caso anche attraverso proposte di modifica della legislazione;
- nel caso in cui le raccomandazioni non vengano rispettate, garantire che il difensore civico possa sottoporre un rapporto al competente organo eletto (Parlamento);
- vincolare giuridicamente tutti i destinatari delle raccomandazioni a fornire una risposta motivata entro un termine adeguato;
- collaborare con attori locali, regionali, nazionali e internazionali.
1.3 Situazione attuale in Svizzera
Molti Cantoni e Comuni svolgono oggi compiti simili a quelli di un difensore civico o hanno incaricati terzi di farlo. Da un’analisi della situazione commissionata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)6 è però emerso che nel sistema attuale il settore dei diritti dell’infanzia presenta gravi lacune. Secondo lo studio, infatti, i minori che inoltrano un reclamo presso le autorità o i tribunali non ricevono generalmente sostegno sufficiente e i rimedi giuridici sono troppo poco accessibili e non a misura di minore. Inoltre in alcuni casi sembrano mancare loro possibilità di reclamo e/o servizi di aiuto per potersi opporre autonomamente contro ingiunzioni emanate su incarico delle autorità o su mandato pubblico. Inoltre l’offerta di sostegno destinata a i minori in caso di situazioni talvolta difficili è molto eterogenea a livello nazionale e non soddisfa i criteri in materia di uguaglianza giuridica. Manca un servizio che metta in rete i vari attori che operano nel sistema e che fornisca le conoscenze specialistiche necessarie. Allo stesso modo nei Cantoni l’accompagnamento giuridico dei minori in procedure o l’impostazione mirata dei processi a loro misura (come chiede l’autore della mozione) sono spesso soltanto abbozzati o del tutto assenti. Secondo lo studio, da un punto di vista dei diritti dell’infanzia è necessario colmare le lacune rilevate allo scopo di dare a tutti i minori la medesima possibilità di accedere ai propri diritti e dunque di garantire l’uguaglianza giuridica.
Inoltre, il 23 maggio 2023 è stata creata l’Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU). Si tratta di un ente di diritto pubblico ai sensi degli articoli 10a–10c della legge federale del 19 dicembre 20037 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei
5Recommandation CM/Rec(2019)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le développement de l’institution de l’Ombudsman, disponibile (in francese e in inglese) all’indirizzo www.coe.int > Coopération intergouvernementale en matière de droits humains > Protection et développement des DH > Ressources > Recommandations (consultato il 13.9.2023).
6Cfr. Ruggiero, Lätsch, Krüger, Nehme, Mitrovic, Quehenberger, Unabhängige Kinderrechtsinstitution in der Schweiz: Aktueller Stand und Handlungsbedarf, Ginevra 2022, rapporto all’attenzione dell’UFAS.