Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine
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La SCA continua a essere incaricata del compito di promozione secondo la legge federale sulla promozione del settore alberghiero. Si occuperebbe inoltre dell’esecuzione del programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali. Ciò consentirebbe di sfruttare un notevole potenziale a livello di sinergie operative (know-how in ambito di gestione aziendale, processi consolidati per le procedure di domanda) e di aumentare quindi l’efficienza del programma d’impulso. La reputazione della SCA e la sua esperienza nel settore alberghiero potrebbero inoltre essere utilizzate a favore del programma d’impulso.
A vigilare sulla SCA è il Consiglio federale. Il DEFR controlla che i fondi che la Confederazione mette a disposizione della SCA in base alla legge federale sulla promozione del settore alberghiero vengano impiegati conformemente alle disposizioni, vigilando al contempo sui compiti della SCA.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Commento alla legge federale sulla promozione del settore alberghiero (LPSA) Titolo
Al titolo della legge federale sulla promozione del settore alberghiero è stata aggiunta l’abbreviazione LPSA, che permette di rendere più immediati i riferimenti alla legge.
Ingresso
L’ingresso omette ora il riferimento all’articolo 75 della Costituzione federale41 relativo alla pianificazione del territorio. La SCA non costituisce uno strumento di questo tipo. La legge federale può essere adeguatamente giustificata sulla base dell’articolo 103 della Costituzione federale, che contiene la competenza della Confederazione in materia di politica strutturale. Ciò garantisce anche la coerenza con gli altri strumenti di promozione della politica del turismo della Confederazione (Innotour e NPR).
Sezione 1: Obiettivo
Art. 1
L’obiettivo della legge è mantenere e migliorare la competitività delle strutture del settore alberghiero in Svizzera e contribuire al loro sviluppo sostenibile. A tal fine, la SCA promuove per conto della Confederazione l’attività d’investimento nel settore alberghiero concentrandosi in particolare sulla concessione di crediti da parte di finanziatori privati attraverso varie attività, come finanziamenti integrativi, consulenza
41 RS 101