Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine
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Art. 9 Obbligo d’informazione
Il capoverso 1 stabilisce che l’azienda alberghiera finanziata nell’ambito del programma d’impulso sottostà a un obbligo d’informazione, analogo a quello che riguarda i beneficiari di mutui (cfr. art. 6 LPSA). Il capoverso 1 consente inoltre alla SCA di effettuare ispezioni e di controllare i libri contabili dell’azienda.
Al capoverso 2 è espresso un ulteriore obbligo d’informazione. Si tratta dell’obbligo di utilizzare l’edificio come struttura alberghiera ai sensi dell’articolo 8, secondo il quale l’immobile oggetto d’investimento deve continuare a essere utilizzato come struttura alberghiera per 15 anni. I beneficiari dei contributi a fondo perso devono quindi fornire alla SCA una volta all’anno la prova scritta del fatto che continuano a utilizzare le loro strutture per il settore alberghiero.
Art. 10 Vigilanza
L’articolo 10 indica che la SCA vigila sui progetti d’investimento promossi. A tal fine, può avvalersi anche delle prestazioni di terzi (banche, fiduciari, ecc.). La SCA deve inoltre verificare annualmente il rispetto dell’obbligo che impone di utilizzare l’edificio come azienda alberghiera. In questo caso dovrebbe richiedere una conferma annuale alle strutture alberghiere che indichi che l’edificio oggetto di promozione sia ancora utilizzato e gestito come parte di una struttura ricettiva.
Art. 11 Compiti del CECE
L’articolo 11 assegna dei compiti all’Associazione CECE. Il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), è uno strumento standardizzato a livello svizzero che permette di valutare la qualità dell’involucro edilizio, il bilancio energetico complessivo e le emissioni dirette di CO2; il sostegno dell’Associazione CECE è ben noto nell’ambito della politica energetica.
I compiti dell’associazione CECE sono i seguenti: L’associazione CECE garantisce che il certificato possa riflettere le caratteristiche specifiche delle strutture alberghiere, come ad esempio le strutture per il benessere. L’Associazione CECE sta inoltre sviluppando un programma di formazione per i suoi esperti nel settore degli edifici delle aziende alberghiere. Si tratta di un ulteriore modo per permettere agli esperti CECE selezionati di conoscere le caratteristiche specifiche degli edifici alberghieri e di essere in grado di registrarle adeguatamente. L’aggiornamento del CECE e la formazione continua dei suoi esperti sono elementi importanti che contribuiscono alla garanzia della qualità. L’Associazione CECE assicura l’aggiornamento del CECE e la formazione degli esperti e vigila sul sistema per tutta la durata del programma d’impulso.
Art. 12 Finanziamento e costi d’esecuzione
Capoverso 1: il Parlamento sarà chiamato ad approvare un credito d’impegno di 195 milioni di franchi per l’attuazione del programma d’impulso della durata di dieci anni, mediante un decreto federale separato. Di questi, 190 milioni di franchi saranno