Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine

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concessi come contributi a fondo perso per «investimenti nel turismo». Si prevede che nei dieci anni di durata del programma d’impulso verranno attivati «investimenti turistici» per un totale di 1,8 miliardi di franchi (v. n. 1.5.7). I restanti cinque milioni coprono i costi amministrativi della SCA e i costi di sviluppo ed esecuzione dell’associazione CECE.

Il capoverso 2 stabilisce che la SCA e l’associazione CECE saranno indennizzate per le spese sostenute in relazione allo svolgimento del programma d’impulso. Complessivamente, i costi amministrativi nonché quelli relativi all’esecuzione e allo sviluppo sono stimati a 5 milioni di franchi per tutta la durata del programma d’impulso. Circa l’80 per cento è attribuibile alla SCA e il 20 per cento all’associazione CECE (v.

n. 1.5.7). In particolare, l’associazione CECE deve essere indennizzata per le spese sostenute nell’ambito dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 11.

Il compenso alla SCA e all’associazione CECE è regolato da contratti di diritto pubblico (cpv. 3). Al loro interno si definiscono in particolare le prestazioni da fornire, il tipo e l’entità dell’indennizzo per una data prestazione, le modalità di pagamento e le linee guida relative alla rendicontazione periodica e al controllo qualità.

Il Consiglio federale specifica i dettagli delle compensazioni e dei contratti di diritto pubblico nell’ordinanza.

Art. 13 Vigilanza e valutazione

La vigilanza esercitata dalla Confederazione sull’esecuzione del programma d’impulso della SCA avviene attraverso gli strumenti già in uso (cpv. 1). che, in caso di necessità, vengono integrati.

Il capoverso 2 indica che la SECO assicura la valutazione del programma d’impulso. Questa valutazione si riferisce all’intero programma. La SCA è responsabile della vigilanza dei singoli progetti d’investimento promossi (cfr. art. 10).

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Il capoverso 3 regola la validità della legge. Sebbene il programma d’impulso sia limitato a dieci anni (cfr. cpv. 4), la legge ha una validità di 25 anni. In questo modo si garantisce l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di utilizzare l’edificio come struttura alberghiera. La SCA deve controllare costantemente che venga rispettato l’obbligo di utilizzare l’edificio come struttura alberghiera per i 15 anni successivi all’ultimo versamento dei contributi.

Il capoverso 4 definisce la durata del programma d’impulso. La durata del programma d’impulso è limitata a dieci anni. Questo periodo relativamente lungo si dimostra ragionevole data la buona durata di vita e la ciclicità degli investimenti nel settore

edilizio (v. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). L’ultimo

versamento dei contributi a fondo perso può essere effettuato fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.