Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine
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La definizione di azienda qui utilizzata è quella contenuta nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), dove viene indicata come «unità locale». L’«unità locale» corrisponde a un luogo di lavoro chiaramente definibile in cui viene svolta un’attività. Le aziende alberghiere che possono ragionevolmente essere gestite in modo indipendente hanno un proprio numero RIS. Il vantaggio del numero RIS risiede nel fatto che le imprese che gestiscono più aziende non vengono discriminate sulla base della loro struttura. Un esempio in questo senso è costituito dagli ostelli della gioventù in Svizzera, di cui è proprietaria la Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, con sede a Zurigo. Gli ostelli della gioventù sono distribuiti in tutta la Svizzera. L’utilizzo del RIS consente a più di un ostello della gioventù di beneficiare del programma d’impulso.
Il capoverso 5 menziona esplicitamente la possibilità di un doppio finanziamento, nel senso che possono essere concessi contemporaneamente mutui dalla SCA o dalla NPR e contributi a fondo perso provenienti dal programma d’impulso. Ciò crea una disposizione diversa da quella contenuta nella legge sui sussidi (art. 2 cpv. 2 LSu). Dal punto di vista della politica del turismo, le prestazioni multiple sono auspicabili. Sono importanti in quanto innescano un’ulteriore spinta agli investimenti e permettono di liberare l’effetto desiderato del programma d’impulso. In caso contrario, il programma d’impulso si limiterebbe a mettere in concorrenza o piuttosto a sostituire i mutui SCA e NPR.
Art. 4 Prova del rispetto di standard energetici esemplari
L’articolo 4 specifica il tipo di prova a dimostrazione del livello energetico di un dato edificio. Lo standard viene di norma comprovato dal Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), riconosciuto in tutta la Svizzera. Per partecipare al programma d’impulso, l’edificio deve essere in possesso di un CECE ed essere riconosciuto come appartenente a una delle sue classi energetiche (v. n. 1.5.3). Nei casi in cui la presunta efficienza energetica dell’edificio viene raggiunta solo attraverso un progetto di risanamento generale, per la prova viene richiesto un CECE Plus. Oltre al certificato energetico dell’edificio, il CECE Plus include un rapporto di consulenza che mostra quali classi CECE possono essere raggiunte grazie a una ristrutturazione mirata. Una volta completati i lavori di risanamento, è necessario che il CECE venga aggiornato.
Nel quadro del progetto d’impulso, i certificati Minergie sono considerati equivalenti al CECE come prova di uno standard energetico esemplare degli edifici. Gli standard edilizi Minergie prevedono requisiti più severi rispetto al CECE. In genere corrispondono almeno a una classe CECE B (efficienza energetica globale) o superiore. Il riconoscimento dell’equivalenza serve a evitare che le aziende alberghiere esemplari dal punto di vista energetico costruite secondo uno standard Minergie debbano richiedere anche un CECE. Si garantirebbe in tal modo un accesso efficace al programma di promozione.
Lettera a: nel quadro del programma d’impulso, lo standard energetico esemplare degli edifici è definito da misure volontarie, cioè misure che trascendono i requisiti di legge. Le classi CECE che corrispondono a un dato standard energetico esemplare sono definite nell’ordinanza. Sono definite sulla base delle prestazioni energetiche e delle