Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine

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meno restrittive agli effetti degli scambi. Nell’elaborare regolamenti tecnici, i membri dell’OMC devono tenere conto delle norme internazionali rilevanti. Se i regolamenti sono integrati nella legislazione nazionale, ai sensi dell’accordo TBT si riterrà che non creino indebiti ostacoli agli scambi, poiché in linea di principio sono accettati da tutti gli Stati membri dell’organizzazione che ha emanato la norma. Per considerare come giustificata una misura è in particolare necessario che gli aspetti che ostacolano gli scambi o gli aspetti discriminatori servano a conseguire l’obiettivo politico legittimo invocato, in questo caso la conservazione di risorse naturali esauribili. Un obbligo di dichiarazione del tipo di trasporto serve sicuramente a conseguire tale obiettivo politico.

UE

Gli obblighi della Svizzera nei confronti dell’UE risultano dall’accordo di libero scambio (ALS) e dall’accordo agricolo con l’UE.

L’accordo di libero scambio si applica ai prodotti vegetali e in parte anche a prodotti di origine animale; anche, quindi, a prodotti che sottostarebbero all’obbligo di dichiarazione del trasporto aereo. L’accordo vieta l’introduzione di nuove restrizioni quantitative all’importazione o misure di effetto equivalente negli scambi tra Svizzera e UE. Eventuali eccezioni sono ammesse soltanto se sono soddisfatte le stesse condizioni che devono essere soddisfatte secondo il diritto dell’OMC (esistenza di un motivo eccezionale, divieto di discriminazione, proporzionalità).

L’accordo agricolo si applica ai prodotti in questione. In virtù dell’accordo, le Parti si impegnano, tra le altre cose, a proseguire gli sforzi finalizzati a una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli e si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo (art. 14 par. 2).

Come rilevato in precedenza, si ritiene che il commercio con l’UE non sarebbe interessato o lo sarebbe solo marginalmente. È raro che le derrate alimentari provenienti dai Paesi dell’UE siano importate in Svizzera per via aerea.

Accordi con altri partner contrattuali

Anche gli altri accordi conclusi con partner contrattuali non membri dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio prevedono obblighi di accesso al mercato. Si applicano le norme rilevanti del diritto dell’OMC.

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Secondo l’articolo 4 LOTC le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse vanno elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel settore delle derrate alimentari, il principale partner commerciale della Svizzera è l’UE (nel 2019 il 74 % dei prodotti agricoli importati proveniva dall’UE). Deroghe a questo principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese