Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine
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nella speranza di contribuire alla promozione di catene di fornitura sostenibili e trasparenti, senza limitare la libertà di decisione dei consumatori.
La Commissione propone quindi di aggiungere all’elenco delle caratterizzazioni che il Consiglio federale può prescrivere (art. 13 cpv. 1 LDerr) l’indicazione del tipo di trasporto, in particolare in caso di trasporto aereo. Per sottolineare che l’obbligo di dichiarazione non concerne unicamente i prodotti direttamente aerotrasportati in Svizzera, la formulazione è volutamente ampia. Non andranno dichiarati soltanto i trasporti aerei, ma tutti i tipi di trasporto. Il trasporto aereo potrebbe quindi dover essere dichiarato anche se i prodotti raggiungono l’UE per via aerea per poi essere trasportati in Svizzera su strada o rotaia. La formulazione potestativa lascia al Consiglio federale il margine di manovra necessario per definire eventuali altri tipi di trasporto da dichiarare.
Con la sua proposta, la Commissione intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici definiti nel quadro dell’Accordo di Parigi sul clima, sottoscritto dalla Svizzera. La Commissione si aspetta che la dichiarazione dei trasporti aerei e di altri tipi di trasporto abbia un impatto positivo sul bilancio delle emissioni di CO2 dei prodotti consumati in Svizzera. Ad esempio, un mango proveniente dal Brasile trasportato in Svizzera per via aerea ha un impatto sull’ambiente dieci volte maggiore rispetto a un mango trasportato via nave. La dichiarazione mette in evidenza i fattori che contribuiscono all’effetto serra nelle catene di produzione e di fornitura. I consumatori potranno così decidere a favore o contro l’acquisto di un determinato prodotto con maggiore consapevolezza. Un cambiamento di comportamento dei consumatori si riflette anche sull’offerta dei fornitori e sulla catena di fornitura. Alcuni rivenditori hanno già adottato misure che perseguono scopi analoghi a quelli dell’iniziativa, introducendo questo tipo di dichiarazione per determinati prodotti. Altri hanno rinunciato completamente alle derrate alimentari importate per via aerea. La presente modifica di legge ha l’obiettivo di creare nuovi incentivi che motivino produttori e rivenditori ad adeguare l’offerta.
L’obbligo di dichiarazione varrà per i prodotti freschi non trasformati come pesce, carne, frutta e verdura, poiché si tratta di prodotti che sono quasi esclusivamente destinati ai consumatori.
La minoranza della Commissione vede con favore le misure volontarie già messe in atto da diversi rivenditori. Ricorda inoltre che l’indicazione dell’origine delle derrate alimentari permette già ai consumatori di capire da dove proviene il prodotto e come è stato trasportato. La minoranza si dice scettica sull’efficacia in termini ecologici della dichiarazione dei trasporti aerei. Teme inoltre che le spese supplementari siano riversate sui prezzi al consumo e che la libertà di scelta non sia più garantita. Agli occhi della minoranza andrebbe anche chiarita la conciliabilità di tale dichiarazione con gli obblighi internazionali della Svizzera nel quadro dell’OMC.
3 Commento all’articolo 13 capoverso 1 lettera i LDerr
La formulazione scelta dà al Consiglio federale la possibilità di introdurre a livello di ordinanza l’obbligo di dichiarare singoli tipi di trasporto o più tipi di trasporto, in particolare il trasporto aereo.