Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine
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3.1 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Il diritto europeo non prevede alcun obbligo di contrassegnazione per la merce trasportata per via aerea, pur essendo auspicato da più parti, per esempio in Germania. Il regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti) autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti. Ciò deve essere giustificato da almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale (cfr. art. 39 regolamento [UE] n. 1169/2011).
4 Attuazione dell’obbligo di dichiarazione per i trasporti aerei
4.1 Fattispecie che sottostanno all’obbligo di dichiarazione
Nel quadro del suo esame, la Commissione ha vagliato i prodotti da assoggettare all’obbligo di dichiarazione. Per quel che concerne le derrate alimentari che giungono in Svizzera via terra, è ad esempio difficile determinare se siano state precedentemente aerotrasportate in un Paese terzo. Un obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari non direttamente trasportate in Svizzera per via aerea potrebbe comportare costi sia per gli importatori svizzeri sia per le autorità di controllo cantonali. Questo perché, nel quadro della regolamentazione sulla rintracciabilità vigente, l’obbligo di informare sul tipo di trasporto non concerne tutta la catena di fornitura. Sulla scorta del postulato 17.3505 Vonlanthen «Sfruttare le opportunità offerte dall’economia circolare. Esaminare incentivi fiscali e altre misure», approvato dal Parlamento il 13 settembre 2017, il 30 novembre 2022 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha pubblicato un rapporto che valuta le ripercussioni ambientali e i costi di un obbligo di dichiarazione dei trasporti aerei («Deklarationspflicht ‘Flugtransporte’: Abschätzung, Umweltauswirkung und Kosten»1). Secondo il rapporto, si potrebbe limitare l’obbligo di dichiarazione alle derrate alimentari direttamente aerotrasportate in Svizzera. Un obbligo di dichiarazione per i prodotti direttamente importati in Svizzera per via aerea è attuabile. La verifica del mezzo di trasporto utilizzato per l’importazione spetterebbe all’importatore delle derrate alimentari nel quadro dell’obbligo di controllo autonomo.
Va notato che in caso di attuazione nella forma proposta, il commercio con l’UE non sarebbe interessato o lo sarebbe solo marginalmente. È raro che le derrate alimentari provenienti dai Paesi dell’UE siano importate in Svizzera per via aerea.
1 https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=70210&Load=true