Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine
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4.2 Derrate alimentari che sottostanno all’obbligo di dichiarazione
Per evitare di introdurre ostacoli al commercio nei confronti dei nostri principali partner commerciali (cfr. art. 4 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC) e per motivi di proporzionalità, è opportuno limitare l’obbligo di dichiarazione alle categorie di prodotti il cui trasporto aereo causa le maggiori emissioni di gas serra. L’attuazione sarà inoltre ulteriormente facilitata circoscrivendo l’obbligo di dichiarazione ai prodotti non trasformati. Saranno quindi assoggettati all’obbligo di dichiarazione i prodotti seguenti:
a. carne;
b. frutta;
c. verdura;
d. pesce.
Le cifre seguenti mostrano che una quantità significativa di derrate alimentari fresche è importata direttamente in Svizzera per via aerea: secondo i dati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) tra il 2 e il 3 per cento della carne annualmente importata in Svizzera è trasportata per via aerea. Per quel che riguarda il pesce si raggiunge il 4 per cento del totale, mentre la quota di frutta e verdura aerotrasportata direttamente si situa al di sotto dell’1 per cento del totale. Per ciascuna delle categorie citate (carne, pesce, frutta e verdura) ciò equivale a 2'000-4'000 tonnellate di prodotti aerotrasportati direttamente in Svizzera. I prodotti enumerati sono disponibili sia come derrate alimentari preimballate sia come derrate alimentari immesse sul mercato sfuse. In entrambi i casi è previsto che la dichiarazione sia scritta. Per quanto concerne le derrate alimentari preimballate, l’indicazione andrebbe apposta nello stesso campo visivo dell’indicazione del Paese di origine. Per quel che concerne le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse, è previsto che la dichiarazione segua il modello di quella relativa all’origine della carne.
5 Ripercussioni
Per quanto concerne le ripercussioni per i diversi gruppi di derrate alimentari, si rimanda al già citato rapporto dell’UFAM che valuta le ripercussioni ambientali e i costi di un obbligo di dichiarazione dei trasporti aerei («Deklarationspflicht ’Flugtransporte‘: Abschätzung, Umweltauswirkung und Kosten»). Occorre sottolineare che i dettagli dell’attuazione della modifica della LDerr proposta saranno definiti a livello di ordinanza. In altre parole, le ripercussioni della modifica dipenderanno quindi dalle modalità di attuazione dell’articolo 13 capoverso 1 lettera i definite nel diritto esecutivo. Le ripercussioni elencate di seguito (n. 5.1 segg.) sono quelle attese qualora il diritto esecutivo sia impostato secondo quanto descritto nel capitolo 4.