Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine
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1.3 Basi legali e situazione attuale
La legge sulle derrate alimentari si prefigge in particolare di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l’acquisto di derrate alimentari (art. 1 LDerr). Nell’articolo 12 sono disciplinati gli obblighi di caratterizzazione (Paese di produzione, denominazione specifica e ingredienti). L’articolo 13 capoverso 1 autorizza il Consiglio federale a prescrivere indicazioni supplementari, ad esempio su durata di conservazione, modo di conservazione, origine delle materie prime, modo di produzione, modo di preparazione, effetti particolari, pericoli particolari e valore nutritivo. L’articolo 13 capoverso 1 è stato formulato in modo ampio per consentire l’emanazione di altri requisiti di dichiarazione e, in particolare, per permettere di recepire quelli dell’Unione europea che non sono esplicitamente enumerati nell’elenco non esaustivo.
Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale ha già la competenza di introdurre un obbligo di dichiarazione del tipo di trasporto, in particolare del trasporto aereo. Non ne ha tuttavia finora fatto uso. Nel suo parere del 1° settembre 2021 sulla mozione 21.3911 Badertscher «Dichiarazione delle derrate alimentari trasportate per via aerea», il Consiglio federale ha preso posizione in merito all’introduzione di un obbligo di dichiarazione per i trasporti aerei. Rileva l’importanza crescente di aspetti quali la sostenibilità e l’impronta ecologica nella scelta delle derrate alimentari, ma ritiene che il tipo di trasporto non sia l’unico parametro di misura dell’impronta ecologica di un prodotto. Nel suo parere, il Consiglio federale riconosce che le derrate alimentari trasportate per via aerea hanno un bilancio ambientale peggiore rispetto a quelle importate con altri mezzi di trasporto. Elogia le misure già adottate volontariamente da alcuni rivenditori, che rinunciano a importare frutta e verdura per via aerea o segnalano di loro iniziativa quali derrate alimentari sono state trasportare per via aerea. Considerate queste premesse, il Consiglio federale non vede attualmente la necessità di introdurre un obbligo di dichiarazione dei trasporti aerei.
Prima dell’iniziativa 22.424 della consigliera nazionale Badertscher, sono stati presentati in Consiglio nazionale altri interventi dal contenuto simile. Tra questi la mozione 19.3048 Bourgeois «Garantire la trasparenza sulle derrate alimentari importate da lunghe distanze con mezzi di trasporto che generano emissioni di CO2 equivalenti elevate», presentata nel marzo 2019, e la mozione 21.3911 Badertscher «Dichiarazione delle derrate alimentari trasportate per via aerea», presentata nel giugno 2021. Entrambe le mozioni sono state tolte dal ruolo perché la trattazione non si è conclusa entro due anni.
2 Punti essenziali del progetto
I consumatori chiedono informazioni trasparenti sulle derrate alimentari con crescente insistenza. La Commissione non ha dubbi sul fatto che sia necessario e auspicato rendere più sostenibili i sistemi alimentari.
La Commissione non ritiene l’argomentazione del Consiglio federale sufficientemente approfondita. Per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, non basta fare affidamento sulla buona volontà dei rivenditori. Vista l’urgenza di adottare misure che consentano alla Svizzera di raggiungere i suoi obiettivi climatici, la Commissione vuole ancorare la dichiarazione dei trasporti aerei a livello di legge,