Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 12 pagine

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necessarie da interessi pubblici preponderanti, non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e siano conformi al principio di proporzionalità. La Commissione ritiene che sia necessario compiere ulteriori passi per raggiungere gli obiettivi climatici della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto consiste nella revisione di un articolo della LDerr. Esso segue di conseguenza la normale procedura legislativa.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Delega di competenze legislative

Con la proposta aggiunta della lettera i nell’articolo 13 capoverso 1 LDerr, è delegata al Consiglio federale la competenza di prescrivere, per le derrate alimentari, la caratterizzazione del tipo di trasporto, in particolare il trasporto aereo. Si tratta di una possibilità di cui il Consiglio federale potrebbe già avvalersi (cfr. n. 1.3). Il progetto non contiene pertanto nuove deleghe di competenze legislative.

6.6 Protezione dei dati

Le misure proposte non sono problematiche dal punto di vista della protezione dei dati.

Allegati:

 Progetto di modifica dell’articolo 13 capoverso 1 LDerr