Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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che, in presenza di più professionisti della salute coinvolti, la completezza del piano farmacologico è assicurata soltanto se la documentazione inizia dall’assunzione del primo medicamento.

Verifica dell’appropriatezza del trattamento farmacologico: l’autore della mozione chiede, inoltre, che l’appropriatezza della terapia farmacologica sia verificata e docu- mentata regolarmente da specialisti. Un trattamento medico è di norma contraddistinto da un rapporto di fiducia tra il medico da un lato e il paziente dall’altro. Dal punto di vista giuridico, il rapporto medico-paziente è un mandato assoggettato alle disposi- zioni pertinenti della legge federale del 30 marzo 191129 di complemento del Codice civile svizzero, libro quinto: Codice delle obbligazioni (CO). Nell’ambito di un tale mandato, il medico si impegna a visitare il paziente in base alle sue dichiarazioni, a sottoporlo a trattamenti secondo le regole riconosciute della scienza medica, a conse- gnargli medicamenti e a prescrivere terapie. Nel farlo, il medico non è libero e deve informare il paziente: è tenuto a comunicare apertamente il risultato dell’esame clinico e a discuterlo con il paziente, a indicare i possibili trattamenti e le eventuali alterna- tive, e a coinvolgere il paziente nelle decisioni su come procedere. L’aspetto dell’ap- propriatezza viene quindi deciso tra il medico curante e il paziente. Tuttavia, se è ne- cessaria una verifica periodica dell’appropriatezza dei medicamenti dispensati, ogni professionista della salute deve avere accesso all’intera cartella clinica del paziente, compresa l’anamnesi, il risultato dell’esame clinico, le radiografie ecc. Per esempio un farmacista dovrebbe conoscere anche le diagnosi secondarie e i valori di laborato- rio di un paziente per potere tenere conto di tutte le controindicazioni o adeguare i dosaggi. Il medico non può trasmettere dati o informazioni personali del paziente senza il consenso di quest’ultimo. Anche se viene dato il consenso e i dati vengono trasmessi, non c’è garanzia che vengano interpretati correttamente da tutti i professio- nisti della salute.

Sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti: qui è stato esaminato se un utilizzo su base volontaria da parte delle strutture potesse costituire un’alternativa all’obbligo. Dai sondaggi condotti tra fornitori di sistemi primari è emerso che molti di loro già offrono un calcolatore dei dosaggi basato su raccomandazioni di dosaggio armonizzate. Tuttavia, non è chiaro se e con quale regolarità le strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari effettivamente si avvalgano di questi sistemi. Si può presumere che con un utilizzo su base volontaria si verifichino più errori nella terapia farmacologica che con uno obbligatorio. L’utilizzo su base volontaria non costituisce pertanto un’alternativa equivalente.

Medicamenti veterinari: nel settore dei medicamenti veterinari non esistono alterna- tive alle modifiche proposte, perché in presenza di divergenze rispetto al diritto dell’UE non si raggiunge l’equivalenza e insorgono ostacoli al commercio. Inoltre, ulteriori ostacoli svizzeri nel settore delle omologazioni possono nuocere all’approv- vigionamento di tali medicamenti. Anche le misure volte a ridurre le resistenze ai principi attivi antimicrobici devono essere gestite su scala globale per raggiungere l’effetto auspicato.

1.4 Interventi parlamentari

A seguito delle modifiche apportate alla LATer, i seguenti interventi parlamentari possono essere tolti dal ruolo perché adempiuti (in merito al loro contenuto, si rimanda al commento ai punti 1.2.2.1−1.2.2.3):

29 RS 220