Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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comprende gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari. Le misure volte a ridurre le resistenze ai principi attivi antimicrobici devono essere gestite su scala globale per raggiungere l’effetto auspicato.

– Importanza per la politica commerciale: poiché il regolamento (UE) 2019/6 pre-

vede il divieto d’importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano (rispettiva- mente dei prodotti di tali animali) e l’impiego di medicamenti veterinari non è disciplinato nell’Accordo agricolo CH-UE, in questo settore la Svizzera è consi- derata dall’UE un Paese terzo. In merito alle importazioni, l’UE ha stabilito che il divieto di usare principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano si applica per analogia agli operatori in Paesi terzi relativamente agli ani- mali o ai prodotti di origine animale esportati da detti Paesi terzi nell’Unione. Per evitare ostacoli al commercio con l’UE, la Svizzera deve assicurare che i requisiti citati siano soddisfatti. Per le importazioni deve disporre di disciplina- menti corrispondenti a quelli dell’UE per gli animali e i prodotti di origine ani- male provenienti da Paesi terzi al fine di poter continuare a esportare animali e prodotti di origine animale verso l’UE. Questo vale sia per la produzione interna sia per l’importazione di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi. In Svizzera, l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali è disciplinato nella legge sull’agricoltura del 29 aprile 199823 (LAgr) e il ricorso a sostanze attive antimicrobiche riservate al trattamento di determinate infezioni nell’uomo nell’OMVet. È in corso l’elaborazione di rego- lamentazioni per l’importazione di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi. Disciplinamenti speciali con limitazioni delle esportazioni verso l’UE sa- rebbero difficilmente realizzabili.

– Riduzione dell’onere per i titolari di omologazioni: in futuro, anche in Svizzera

l’omologazione di medicamenti veterinari sarà a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di un’omologazione temporanea secondo l’articolo 9a LATer oppure ragioni di protezione della salute degli animali, degli esseri umani oppure dell’ambiente non richiedano un’omologazione a tempo determinato. L’allinea- mento della durata dell’omologazione svizzera a quella dell’UE consente di evi- tare uno «swiss finish» e ridurre l’onere amministrativo.

1.2.4 Necessità di rivedere di altre leggi

1.2.4.1 Legge sulla medicina della procreazione

In seguito al disciplinamento dell’impiego di cellule staminali embrionali esclusiva- mente come medicamento per terapie avanzate, la riserva riguardante la conserva- zione di embrioni in vitro di cui nella legge federale del 19 dicembre 200324 concer- nente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel) e nella legge federale del 18 dicembre 199825 concernente la procreazione con assi- stenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM) deve essere integrata con la riserva di cui nella LATer.

23 RS 910.1

24 RS 810.31

25 RS 810.11