Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3 Alternative esaminate e opzione scelta
Medicamenti per terapie avanzate: nel quadro dei lavori preliminari è stato esaminato se mantenere le disposizioni concernenti gli espianti standardizzati (in futuro un sot- toinsieme dei medicamenti per terapie avanzate) nella legge sui trapianti (ossia man- tenere lo status quo). Analogamente al disciplinamento dell’UE, che tuttavia non è ripreso tale e quale (v. al proposito in particolare il commento all’art. 4 cpv. 1 lett. aun- decies), e in considerazione del fatto che gli espianti standardizzati sono più simili ai medicamenti che agli espianti, ossia sono usati come medicamenti e non trapiantati, si intende procedere al proposto assoggettamento alla LATer. In questo modo, per i medicamenti per terapie avanzate si crea un quadro regolatorio uniforme e trasparente nella certezza del diritto. Neppure le precisazioni effettuate nel contesto della revi- sione della legge sui trapianti in riferimento agli espianti standardizzati, rispettiva- mente al loro rapporto con la legislazione sugli agenti terapeutici (cfr. art. 2a n-legge sui trapianti 2023) riescono ad assicurare la trasparenza che si intende raggiungere con la presente revisione. Inoltre, attualmente non esistono disciplinamenti legali per gli espianti standardizzati per uso veterinario e i prodotti in questione non possono al momento essere omologati da Swissmedic.
Prescrizione elettronica e piano farmacologico: è stata esaminata l’alternativa di mantenere il disciplinamento attuale.
Le basi legali per una prescrizione elettronica nonché i requisiti per la firma elettro- nica sussistono già oggi per la prescrizione elettronica facoltativa. Uno degli obiettivi della mozione Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Mi- gliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» e della mozione Sauter 20.3770 «In- troduzione della prescrizione medica in formato digitale» è evitare l’utilizzazione ri- petuta non autorizzata della stessa ricetta. Per poterlo raggiungere, devono essere introdotti requisiti più severi per le prescrizioni. La via elettronica offre possibilità più sicure.
Oggi i medici sono già soggetti a obblighi di diligenza, informazione e documenta- zione. Un medico che, su richiesta del paziente, compila e aggiorna un piano farma- cologico adempie dunque un suo obbligo. In questo senso, dal punto di vista materiale il nuovo obbligo non aggiunge nulla alle regolamentazioni o agli obblighi in essere. Il presente disciplinamento estende però quest’obbligo anche ai professionisti della salute che dispensano o usano medicamenti. Tutti i professionisti della salute coinvolti nel percorso di cura devono verificare la terapia farmacologica, il che promuove la collaborazione interprofessionale.
È stato inoltre esaminato se mettere a disposizione il piano farmacologico soltanto tramite la CIP. Con l’ampia revisione della LCIP, l’obbligo si applica tuttavia soltanto ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal. Come detto, il piano farmacologico deve però poter essere compilato e aggiornato da tutti i profes- sionisti della salute coinvolti nel percorso di cura. La disponibilità del piano farmaco- logico deve pertanto essere garantita anche fuori dalla CIP.
In seguito alla mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento far- macologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con po- limorbilità» è stato anche esaminato se l’obbligo di compilare un piano farmacologico debba sorgere già con l’assunzione di un unico medicamento oppure solo con l’assun- zione di almeno tre medicamenti ad azione sistemica per un periodo di almeno 28 giorni (cfr. mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmaco- logico per una maggiore sicurezza dei pazienti»). Da diversi accertamenti è emerso