Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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5.3.4 Fornitori di calcolatori e di banche dati dei dosaggi

Esistono due opzioni per implementare un calcolatore dei dosaggi nei sistemi d’infor- mazione: i fornitori di sistemi primari ne implementano uno proprio oppure si inte- grano calcolatori di altri fornitori in un sistema primario. L’attuazione del presente avamprogetto può tuttavia presentare un potenziale per nuovi fornitori di questo stru- mento.

SwissPedDose mette a disposizione una banca dati con raccomandazioni di dosaggio armonizzate idonea a fungere da base per un calcolatore dei dosaggi e sostenuta fi- nanziariamente dalla Confederazione. Se i fornitori di sistemi primari volessero im- plementare un proprio calcolatore basato su SwissPedDose, quest’ultima dovrebbe mettere a disposizione un’interfaccia appropriata. L’implementazione della banca dati nei sistemi primari è possibile già oggi. Con l’eccezione dell’interfaccia, le ripercus- sioni per i fornitori di banche dati sono contenute.

5.3.5 Commercio e utilizzatori (professionali)

Medicamenti per terapie avanzate

Nel settore dei medicamenti per terapie avanzate, l’attuazione delle nuove disposi- zioni concernenti la tracciabilità avrà ripercussioni soprattutto per gli ospedali. Pro- prio con le terapie avanzate è importante poter tracciare ogni prodotto dal donatore di cellule o tessuti al paziente a cui la terapia è somministrata. Per questo motivo, con la presente revisione è inserita una nuova disposizione volta a garantire la tracciabilità dalle persone che donano o ricevono i prodotti fino alle strutture che ne fanno uso (quindi anche gli ospedali) (v. commento all’art. 59b). La maggior parte dei gruppi di interesse interpellati per l’AIR pare approvare una simile disposizione e considera altrettanto importante poter tracciare i prodotti dal donatore al ricevente attraverso tutte le fasi della preparazione. La garanzia della tracciabilità richiede un sistema per risalire ai prodotti e ai relativi pazienti affinché si possa agire senza indugio in caso di problemi (p. es. infezioni). Sistemi del genere sono in parte già disponibili.

Prescrizione elettronica

Al più tardi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli studi medici, le farmacie e le drogherie devono dotarsi di infrastrutture digitali. Gli investimenti iniziali per le strutture non ancora digitalizzate possono essere elevati. La digitalizzazione riduce tuttavia considerevolmente l’onere amministrativo per l’emissione della prescrizione e il suo ricevimento per la dispensazione dei medicamenti prescritti.

Piano farmacologico e riconciliazione farmacologica

Con la nuova disposizione sul piano farmacologico e sulla riconciliazione farmacolo- gica è sancito un obbligo specifico di informazione e documentazione, che dal punto di vista materiale però non va oltre i disciplinamenti o gli obblighi già vigenti per i medici, come l’obbligo di diligenza (cfr. art. 3 LATer e art. 40 lett. a legge federale sulle professioni mediche universitarie [legge sulle professioni mediche, LPMed] e art. 394 cpv. 1 codice delle obbligazioni [CO]), l’obbligo di informare (cfr. art. 398 cpv. 2 CO), l’obbligo di conoscere lo stato di salute del paziente (cfr. art. 26 cpv. 2 LATer), l’obbligo di rendere conto (cfr. art. 400 cpv. 1 CO) e l’obbligo di documen- tazione.

Per garantire lo scambio delle informazioni via CIP, le persone o le strutture, oltre a dotarsi di un sistema primario, devono aderire a una comunità o una comunità di rife- rimento certificata secondo la LCIP. Con l’adempimento della mozione CSSS-N 19.3955 «Una cartella informatizzata del paziente per tutti i professionisti della salute