Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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ambulatoriali, sebbene dall’AIR sia emerso che sono pochissime le farmacie che uti- lizzano già calcolatori dei dosaggi. In questi settori occorre dunque attendersi costi elevati per l’implementazione.

L’obbligo di utilizzare sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti co- stituisce in linea di principio una limitazione della libertà terapeutica e metodologica del medico. In questo contesto va però ricordato che i sistemi elettronici sono conce- piti come supporto per le strutture pediatriche e il loro personale specializzato. In una prima fase, l’obbligo è limitato agli ospedali in grado di trattare bambini e adolescenti, senza distinzione fra trattamento stazionario o ambulatoriale. Queste strutture sono dunque tenute ad avvalersi di tali sistemi per tutti i loro pazienti. Al momento in Sviz- zera è disponibile un prodotto a pagamento. I fornitori di prestazioni devono pertanto attendersi maggiori costi, che possono ripercuotersi sulle trattative tariffali nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Medicamenti per uso veterinario

Con l’armonizzazione mirata delle basi del diritto in materia di agenti terapeutici con il disciplinamento dell’UE si creano le condizioni quadro affinché i veterinari in Sviz- zera possano disporre di medicamenti innovativi per il trattamento degli animali. Gli adeguamenti contribuiscono inoltre ad aumentare la disponibilità di medicamenti per i veterinari, dato che gli ostacoli all’omologazione si riducono, rendendo più interes- sante chiedere l’omologazione di medicamenti veterinari in Svizzera. Poiché al mo- mento non sono previste misure, in particolare rilevamenti di dati, né per i medica- menti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici né per i medicamenti con principi attivi antiparassitari, le modifiche non causano alcun maggior onere per i veterinari. Se in futuro l’obbligo di rilevamento dei dati dovesse essere esteso ai medicamenti con questi principi attivi, ne risulterebbe un maggior onere per l’immis- sione dei dati. Va tuttavia menzionato che già oggi è previsto in generale il rileva- mento in un modulo elettronico delle terapie di gruppo per via orale. Senza contare che la registrazione delle prescrizioni di antibiotici nel SI AMV è già un’attività di routine per i veterinari e potrebbe quindi essere integrata nella quotidianità lavorativa piuttosto facilmente. Anche l’attuazione di eventuali misure in caso di aumento del consumo di medicamenti con principi attivi diversi dagli antibiotici provocherebbe un determinato maggior onere, giustificabile però nell’ottica del contenimento dello svi- luppo di resistenze. In merito agli obblighi di registrazione concernenti i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, può insorgere un eventuale maggior onere per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 43a. I veterinari dovrebbero so- stenere un maggior onere anche se l’obbligo di follow-up dell’efficacia di determinati medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario dovesse essere esteso a questi ultimi.

5.3.6 Pazienti e consumatori

Medicamenti per terapie avanzate

Con il nuovo disciplinamento dei medicamenti per terapie avanzate, i pazienti bene- ficiano di un approvvigionamento più semplice e migliore di terapie innovative in virtù di condizioni più chiare per l’omologazione e l’uso dei prodotti.

Prescrizione elettronica, piano farmacologico e riconciliazione farmacologica, non- ché sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti