Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo
medicamenti con altri principi attivi comporterebbe un maggior onere contenuto per la Confederazione per quanto riguarda l’ampliamento del sistema e l’analisi dei dati, poiché il SI AMV come strumento e l’analisi dei dati che contiene sono già consolidati e dovrebbero essere semplicemente ampliati.
Il divieto di usare medicamenti contenenti altri principi attivi antimicrobici non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, visto che al momento tali medicamenti per uso veterinario non sono omologati in Svizzera. Se l’UE dovesse estendere il di- vieto ai medicamenti contenenti principi attivi già presenti in medicamenti per uso veterinario attualmente omologati in Svizzera, si creerebbe un maggior onere innan- zitutto per la revoca delle omologazioni in questione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
Medicamenti per terapie avanzate
Le modifiche concernenti i medicamenti per terapie avanzate non hanno alcuna riper- cussione per i Cantoni.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e riconciliazione farmacologica, non- ché sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti
L’esecuzione delle disposizioni concernenti la prescrizione, la dispensazione e l’uso di agenti terapeutici da parte di professionisti della salute o in punti di vendita è di competenza cantonale. Questo vale anche per le presenti nuove disposizioni nel set- tore della sicurezza della terapia farmacologica (prescrizione elettronica, piano far- macologico e riconciliazione farmacologica, nonché sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti). Il controllo di questi nuovi strumenti comporterà per i Cantoni un certo maggior onere.
Medicamenti per uso veterinario
Considerato che al momento non sono previste misure, in particolare rilevamenti di dati, né per i principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici né per i medicamenti con principi attivi antiparassitari, le presenti modifiche non causano alcun maggior onere per i Cantoni. Se in futuro l’obbligo di rilevamento dovesse essere esteso ai medicamenti con altri principi attivi, ne deriverebbe un maggior onere per via dei controlli e delle misure supplementari in caso di incremento del consumo di questi principi attivi, che tuttavia sarebbe comunque contenuto perché a quel punto l’esecu- zione nel settore degli antibiotici sarà già consolidata. Dato che un’estensione avrebbe luogo soltanto se si rivelasse necessaria per contenere lo sviluppo di resistenze a prin- cipi attivi diversi dagli antibiotici, questo maggior onere appare però giustificato. An- che gli obblighi di registrazione e di tracciabilità di cui all’articolo 43a possono gene- rare un esiguo maggior onere.
5.3 Ripercussioni sull’economia
5.3.1 In generale
Per stimare le ripercussioni della presente revisione sull’economia svizzera nel suo complesso, l’UFSP ha incaricato la BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG, una so- cietà svizzera di consulenza in campo economico, ambientale e sociale, e il Dr. iur. Dario Picecchi di effettuare un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)83. Per
83 BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG: «Regulierungsfolgenabschätzung zu ausgewählten Änderungen des Heilmittelgesetzes». La pubblicazione è prevista nel dicembre 2023 sul sito Internet dell’UFSP.