Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 14 pagine
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giuridiche, non abbia alcun fondamento giuridico. Il Cantone parte quindi dal presupposto che anche le persone fisiche possano essere autorizzate in veste di organizzazioni o istituzioni. BS fa notare che in sede di assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC) la SASIS SA riconosce già gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da dentisti e auspica che nell’ambito di una futura revisione della LAMal i dentisti vengano esplicitamente inseriti tra i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal. Secondo GE l’introduzione delle organizzazioni di farmacisti e di dentisti nell’OAMal comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i Cantoni.
Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale
PSS accoglie con favore l’inserimento nell’OAMal delle organizzazioni di farmacisti e di dentisti poiché consentirà anche a questi fornitori di prestazioni di essere ammessi a esercitare a carico dell’AOMS quali persone giuridiche. UDC, invece, è contraria. Alleanza del Centro non ha formulato osservazioni a questo proposito.
Associazioni mantello dell’economia
Nessuna delle associazioni mantello dell’economia si è espressa in merito all’inserimento nell’OAMal delle organizzazioni di farmacisti e di dentisti.
Associazioni di fornitori di prestazioni
medswissnet è favorevole all’inserimento nell’OAMal delle organizzazioni di farmacisti e di dentisti perché lo considera un buon presupposto per garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità e perché contribuisce a ottimizzare la presa in carico dei pazienti.
pharmaSuisse approva l’introduzione delle organizzazioni di farmacisti con riserva. Se da un lato è comprensibile che – in linea con le disposizioni vigenti per le organizzazioni di altri fornitori di prestazioni – anche ai farmacisti venga data la possibilità di fatturare a carico dell’AOMS come organizzazioni, dall’altro le definizioni mancano di chiarezza e non è possibile valutare l’impatto che le modifiche avranno sui farmacisti. Secondo l’associazione, non è chiaro sul piano giuridico cosa si intenda per organizzazione di farmacisti o organizzazione di altri fornitori di prestazioni e quali siano le differenze tra queste organizzazioni e gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. Inoltre i Cantoni possono già rilasciare alle farmacie un’autorizzazione per la fatturazione a carico dell’AOMS a condizione che la responsabilità sia assunta da un farmacista autorizzato a esercitare a carico dell’AOMS. pharmaSuisse si chiede inoltre se le modifiche saranno attuate in modo tale che la fatturazione possa essere effettuata, oltre che dalla farmacia, da un farmacista non impiegato (flying pharmacist / consulting pharmacist). A questo proposito, l’associazione propone lo stralcio della locuzione «in relazione al luogo» all’articolo 41 lettera b nOAMal.
SSO e VKZS respingono in linea di principio l’inserimento nell’OAMal delle organizzazioni di dentisti in quanto ritengono che ciò metterebbe a rischio l’esercizio della libera professione e, di rimando, l’indipendenza e la libertà terapeutica dei singoli dentisti. Inoltre, non è chiaro quale sarebbe la responsabilità di queste organizzazioni. Come soluzione di compromesso, le due associazioni propongono di integrare l’articolo 43 nOAMal in modo che sia chiaro che le quote di partecipazione a un’organizzazione di dentisti devono essere detenute interamente da dentisti autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Questa proposta prende spunto dalla decisione del Tribunale federale relativa a uno studio legale strutturato in forma di società anonima, in virtù della quale l’indipendenza istituzionale e il segreto professionale sono garantiti solo se le azioni dello studio legale sono detenute interamente da avvocati iscritti nel registro degli avvocati (DTF 2C_1054/2016 e 2C_1059/2016).