Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Significa che, per tipi di veicoli diversi, occorrono pi˘ domande? Qual Ë lo scopo di questa prassi?

Il rapporto dovrebbe fornire chiarimenti.

Cpv. 3 lett. a: occorrerebbe esprimere meglio che non Ë necessario documentare ogni singolo tratto SAAM, AMAG della zona di impiego.

Proposta: ´descrizione della zona di impiego e della relativa delimitazione, dei percorsi fondamentali

e dei punti particolarmente impegnativi nonchÈ degli ulteriori elementi (art. 4 cpv. 4)ª.

Art. 39 cpv. 3 lett. a: sostituire la parola ´percorsiª con ´zona di impiegoª. Posta, AMAG

Facendo riferimento alle osservazioni introduttive, riteniamo di importanza fondamentale non parlare

qui di ´percorsiª. Per sfruttare il potenziale dei trasporti autonomi e consentire applicazioni

funzionali, non si deve dare per scontato che i veicoli siano in circolazione su tratti fissi, come per

esempio nei trasporti di linea. Altrimenti basterebbe una semplice deviazione per generare problemi.

Con la formulazione attuale ci sarebbe il rischio di un’interpretazione restrittiva, secondo cui sono

consentiti solo trasporti su tratti fissi, ma non quelli in determinate zone separate. Il termine

´percorsiª dovrebbe essere assolutamente sostituito, per esempio con il termine ´zona di impiegoª.

Art. 39 cpv. 3 lett. a: Posta, AMAG

«descrizione dell’ambito di impiego per il quale si richiede l’autorizzazione, comprese i percorsi la

zona di impiego, le delimitazioni nonchÈ le informazioni relative a punti particolarmente impegnativi

e agli elementi attesi di cui all’articolo 4 capoverso 4;ª

Cpv. 3 lett. a: è applicabile solo se la capacità del sistema di automazione e l’ambito di impiego sono LOXO diversi.

Cpv. 3 lett. b: Ë praticamente impossibile descrivere i rischi insiti in ciascun percorso di un ODD LOXO esteso. Proponiamo di generalizzare i tipi di rischio in funzione delle diverse sezioni di percorso.

Cpv. 3 lett. f: non esiste giustificazione alcuna per ignorare i tipi L, T e i carri a motore citati LOXO nell’OETV. Da sempre, il fatto di avere tipi di veicoli svizzeri ha costituito un vantaggio, riteniamo

che tale approccio non debba essere modificato per i veicoli automatizzati. Disponiamo per questa

tipologia di veicoli di servizi tecnici competenti che sono anche organismi accreditati in Germania

presso il Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) per i regolamenti in materia di veicoli automatizzati, in

particolare il regolamento UNECE 155-R157 (ad es. l’offerta congiunta già disponibile di CertX-

FAKT).

Lett. b: chi sottoscrive la conferma scritta (?) del costruttore Ë il costruttore stesso a deciderlo e non SAAM, AMAG può essere limitato legalmente nell’ordinanza all’importatore in qualità di rappresentante del

costruttore. Questo aspetto si basa sul diritto privato.

Proposta: ´valutazione della conformit‡ della zona di impiego all’ambito di impiego previsto dei

veicoli; illustrazione degli scenari e dei punti pericolosi valutati; attestazione dell’idoneità della zona

di impiego da parte del costruttoreª.

Lett. c: queste indicazioni dovrebbero risultare già dall’ODD e dall’approvazione del tipo per SAAM, AMAG l’immatricolazione del veicolo.

Le lettere d ed e non sono spiegate nel rapporto; queste spiegazioni vanno integrate. Eventualmente SAAM, AMAG individuare una formulazione migliore.

Lett. f: v. al riguardo quanto riportato in riferimento all’articolo 11. SAAM, AMAG

La presentazione di un certificato di conformit‡ di cui al capoverso 3 lett. f dell’articolo in esame TCS comporta l’inammissibilità di veicoli che non siano stati oggetto di omologazione a livello UE.

A parere del TCS, la norma dovrebbe essere meno vincolante e autorizzare anche i veicoli

extraeuropei, almeno per quanto riguarda i veicoli a batteria elettrica (un tipo di propulsione efficace

dal punto di vista energetico che non comporta durante l’utilizzo l’emissione di sostanze inquinanti

e gas a effetto serra). All’importatore di simili veicoli incomberà l’obbligo di sottoscrivere un’adeguata

copertura assicurativa per la responsabilit‡ che ne deriva (responsabilit‡ del prodotto).

L’articolo 39 capoverso 5 riserva all’autorità giudicante il diritto di richiedere dati supplementari e Posta, AMAG integrativi. Qui l’intenzione del regolatore era sicuramente quella di non considerare già esaustivo

l’elenco di cui all’articolo 39. Lasciando perÚ qualsiasi possibilit‡ aperta, ciÚ che si ottiene Ë un

guazzabuglio federale, con l’imposizione di ulteriori requisiti (forse persino arbitrari ed eccessivi) ai

processi di autorizzazione.

Sarebbe auspicabile che questi requisiti (locali) supplementari non presenti nell’ordinanza non siano Posta, AMAG generalmente ammissibili oppure possano essere previsti solo d’intesa o dopo aver sentito il gruppo

di accompagnamento USTRA e la relativa raccomandazione (da aggiungere all’art. 39

analogamente all’art. 40 cpv. 6).

108/131 ASTRA-D-63D73401/674