Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 110Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Non riteniamo opportuno delegare al detentore del veicolo la responsabilità per l’inoltro di una SO domanda. Consigliamo di regolamentare questo aspetto attraverso il costruttore, in analogia alla
normativa concernente il parcheggio automatico. Da un lato, il costruttore conosce meglio di
chiunque altro l’ambito di impiego idoneo del proprio veicolo; dall’altro, la maggior parte dei detentori
di veicoli (anche se si tratta di gestori professionali di parchi veicolari) potrebbe comunque avere
bisogno di un’ampia assistenza del costruttore per la compilazione della domanda. Adottando una
normativa analoga a quella prevista per il parcheggio automatico si garantisce l’ottima qualità delle
domande presentate e la loro efficiente valutazione. Si limita in tal modo l’onere – decisamente
elevato per i Cantoni – correlato alla gestione di questo nuovo compito. Per quanto concerne le
competenze nella procedura di presentazione delle domande, vedi domanda 38.
In riferimento ai criteri di cui tenere conto per la domanda e l’immatricolazione, il progetto si RZU concentra in particolare sulla sicurezza e sugli aspetti tecnici. Anche la RZU ritiene che si tratti di un
presupposto fondamentale per l’introduzione dei sistemi di guida automatizzata. Secondo la RZU,
tuttavia, la valutazione in fase di autorizzazione degli ambiti di impiego per la guida automatizzata
non deve essere circoscritta a questi criteri. Dovrebbe esistere inoltre la norma che prescrive che
anche gli obiettivi della pianificazione territoriale e dei trasporti come pure le conseguenze dell’immatricolazione di un sistema automatizzato siano considerati nella valutazione. La
RZU ritiene che la formulazione dell’articolo 40 capoverso 5 dell’ordinanza, secondo cui l’autorità
competente puÚ stabilire disposizioni aggiuntive se lo richiedono motivi dovuti alle condizioni locali,
non impone in misura adeguata di tenere conto degli obiettivi della pianificazione territoriale e dei
trasporti e delle relative conseguenze. Gli articoli 39 e 40 devono essere integrati di conseguenza.
Motivazione: nei lavori finora svolti dalla RZU in merito a questo argomento (progetto di ricerca sulle
ripercussioni della guida automatizzata differenziate a livello territoriale ´r‰umlich-differenzierte
Auswirkungen des automatisierten Fahrensª) Ë emerso chiaramente che, per le finalit‡ politiche-
pianificatorie, le ripercussioni spaziali dei veicoli automatizzati comportano a volte rischi notevoli,
ma anche opportunità. La RZU ritiene pertanto necessario che l’introduzione dei sistemi di guida
automatizzata avvenga con piena consapevolezza di queste opportunit‡ e di questi rischi, ricorrendo
alle possibilit‡ tecniche disponibili per raggiungere le finalit‡ pianificatorie. Questo significa che le
norme e le regolamentazioni dovrebbero determinare nell’attuale sistema dei trasporti un impiego
che sia orientato a tali finalit‡, per esempio lo sviluppo centripeto e lo zero netto.
Nel caso dei veicoli per il trasporto di viaggiatori occorre dimostrare che tali veicoli soddisfano le Mobilit‡ esigenze dell’assenza di ostacoli. Proponiamo di aggiungere al capoverso 3 la lettera g: g) nel caso pedonale, SBV dei veicoli per il trasporto di viaggiatori un’attestazione concernente l’adempimento dei requisiti
relativi alle prestazioni di trasporto in conformit‡ con la LDis.
Il capoverso 4 dovrebbe essere stralciato. Tutti i presupposti dovrebbero poter essere verificati ZH, BS, BL separatamente per ogni tipo di veicolo.
Chiediamo di stralciare il capoverso 4 senza sostituirlo. Proprio per tipi di veicoli nuovi o diversi TG devono essere fornite le informazioni di cui al capoverso 3 lettere a ed e. Tutti i presupposti
dovrebbero poter essere verificati separatamente per ogni tipo di veicolo.
Per noi l’indicazione della Svizzera va bene. Riteniamo che non sia ammessa la partecipazione di CHO tutti e che le strutture democratiche debbano autorizzarli. Non deve essere un’operazione
esclusivamente amministrativa. Dopotutto, la popolazione Ë sistematicamente esposta a pericolo
(altrimenti sarebbe livello di autonomia 5). La responsabilit‡ del costruttore deve essere
regolamentata analogamente a quella delle imprese ferroviarie. Occorre dimostrare la responsabilit‡
del costruttore nel Paese.
Domanda 38: Siete d’accordo con le disposizioni relative a trattamento e valutazione delle domande di autorizzazione di ambiti di impiego, in particolare per quanto riguarda le prove da fornire, la necessit‡ del consenso degli altri Cantoni interessati e, nel caso delle strade nazionali, dell’USTRA e il diritto alla consultazione di esercito, UFT e UDSC (art. 40)?
Sostanziale approvazione (risposta affermativa nel questionario o parere equivalente)
ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SH, AR, AI, GR, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, asa, auto-schweiz, TCS, VFAS, economiesuisse, FRS, CI CDS, CCPCS, CDDGP, L-drive, RoadCross, SAAM, SPC, AMAG, LOXO, Mobility,
Swissmoves, TPG
Sar‡ perÚ necessario che le procedure amministrative possano essere completate in tempi Swissmoves ragionevoli, cosÏ da consentire la diffusione dei veicoli automatizzati e delle innovazioni in questo
campo.
Questa disposizione potrebbe essere formulata in maniera pi˘ semplice, con un titolo pi˘ in linea SAAM con il contenuto («Competenza per la decisione, l’approvazione e la consultazione di altre
autorit‡ª).
110/131 ASTRA-D-63D73401/674