Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 117Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

SCPCS, KpOW, FOR

In riferimento alla manomissione di sistemi di automazione o ad attacchi cibernetici occorre NW, SH, GR, menzionare che l’articolo 143bisCP prevede una fattispecie penale, ma che questa, tuttavia, non TG, ACVS, costituisce alcun riferimento al pericolo degli utenti della strada. A nostro avviso si dovrebbe creare CCPCS, una fattispecie penale specifica nella LCStr. CDDGP, KpOW,

FOR

La formulazione dell’articolo 44 capoverso 1 lettera c nOGA richiede di essere interpretata. LU L’articolo 9 nOGA comprende diversi obblighi e non solo l’obbligo espressamente menzionato

nella disposizione penale di informare riguardo alla presenza di un sistema di automazione la

persona alla quale viene affidato un veicolo a guida automatizzata. Ci si chiede pertanto se, sulla

base del rimando all’articolo 9 nOGA, debbano o non debbano essere passibili di pena anche gli

ulteriori obblighi.

Riteniamo che la formulazione relativa alla fattispecie penale di cui all’articolo 44 capoverso 1 SVV lettera c (´senza informarli della presenzaª) sia pi˘ ragionevole della formulazione presente

nell’articolo 9, dove si fa riferimento anche alla fornitura delle istruzioni d’uso.

In considerazione del potenziale di pericolo, l’articolo 44 capoverso 2 lettera j non sembra TG adeguato. L’entità della pena dovrebbe essere allineata alla punibilità secondo gli articoli 91 e 91a

LCStr in merito all’inattitudine alla guida. Per lo stesso motivo riteniamo che l’articolo 44

capoverso 1 lettere b e g, capoverso 2 lettere b, e, f e i OGA non siano adeguati in riferimento

all’entità della pena.

La parte del periodo «si trovi sotto l’influsso dell’alcol» nella disposizione penale di cui al LU capoverso 2 lettera j Ë superflua in questa forma, dal momento che Ë in stato di inattitudine alla

guida ai sensi dell’articolo 91 LCStr anche chi guida sotto l’influsso dell’alcol. Se per gli operatori

dovesse valere un divieto totale di consumo di bevande alcoliche (0,1 per mille), questo dovrebbe

essere menzionato esplicitamente.

Non Ë menzionato esplicitamente che scenari come le disposizioni da seguire emanate dalle forze LU dell’ordine o sono regolamentate in maniera specifica chiedendo la disponibilità a poterle

rispettare, oppure sono riconosciute dal sistema di automazione, che quindi richiede la ripresa del

comando del veicolo.

Sarebbe utile un rimando alla legislazione sulla sicurezza dei prodotti, attualmente in corso di GR, FOR revisione nell’ottica dell’applicazione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale (IA).

Eventualmente si dovrebbero adattare o riprendere per analogia determinate norme risultanti dalle

leggi sulla sicurezza dei prodotti, attraverso le quali i costruttori, i responsabili dell’immissione in

commercio e gli utenti sono assoggettati a obblighi.

Questo lunghissimo elenco di fattispecie penali precisate in dettaglio palesa una certa Posta, SAAM, ´tendenza alla criminalizzazioneª della guida automatizzata che, oltre a sembrare eccessiva, AMAG, TPG suscita nell’opinione pubblica l’impressione che i veicoli senza conducente siano di per sé

pericolosi e sarebbe meglio non farvi affidamento. Per i comportamenti scorretti (senza incidenti

come conseguenza) si dovrebbero creare solo nuove fattispecie penali come reati astratti di

esposizione a pericolo, se Ë attestato che non siano gi‡ coperti dalle attuali disposizioni penali

del CP e della LCStr. Questo aspetto dovrebbe essere illustrato nel rapporto in maniera

adeguata.

Questa enumerazione così formulata non ha alcuna utilità. Si ha l’impressione che chiunque CHO commetta qualcosa di sbagliato venga semplicemente multato in maniera arbitraria. L’unico che

non deve praticamente fare i conti con le multe Ë il costruttore. Riteniamo inoltre che, in caso di

negligenza grave o intenzionalit‡, come i costruttori di veicoli autonomi hanno gi‡ mostrato in

altre occasioni, la pena detentiva sarebbe pi˘ opportuna. La guida autonoma puÚ funzionare

solo se la responsabilit‡ primaria viene attribuita al costruttore. Tutti gli altri non hanno nÈ le

informazioni né l’accesso necessario al veicolo. L’intero elenco deve essere riformulato.

Vedi osservazioni relative ad alcuni punti negli articoli precedenti. mybuxi

Sostanziale respingimento (risposta negativa nel questionario o parere equivalente)

ZH, BE, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SG, AG, NE, PLR, UPSA, DTC, economiesuisse, Routiers, L-drive, VFAS, LOXO, Mobility, Swissmoves

Secondo il PLR si dovrebbero creare nuove fattispecie penali solo se le stesse non sono gi‡ PLR, DTC, coperte dalle disposizioni penali vigenti del CP e della LCStr. Eventuali doppioni nell’ambito Mobility dell’OGA suscitano l’impressione di voler «criminalizzare» le nuove tecnologie. Una normativa

simile non corrisponde all’attuale posizione della Svizzera nei confronti della guida automatizzata

che, con considerazioni realistiche sui rischi nei progetti pilota, ha offerto buone condizioni quadro.

117/131 ASTRA-D-63D73401/674