Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulla guida automatizzata

Capitolo 1: Introduzione

Art. 1 Oggetto

Questa disposizione stabilisce cosa viene disciplinato nell’ordinanza.

Art. 2 Definizioni

È definito qui ciò che si intende per sistema di automazione e come vengono distinti i veicoli a guida automatizzata disciplinati nell’ordinanza.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Sezione 1: Requisiti dei veicoli a guida automatizzata

Art. 3 Requisiti generali

In questa disposizione sono descritte le principali caratteristiche dei veicoli a guida automatizzata. I requisiti, in linea con le prescrizioni internazionali relative ai sistemi di automazione, si limitano agli aspetti funzionali senza fissare grandezze misurabili e valgono sia per i veicoli privi di conducente sia per quelli con richiesta di ripresa del controllo e con sistema di parcheggio automatico.

Cpv. 1: in questo capoverso sono sancite le caratteristiche fondamentali dei sistemi di automazione e il loro rapporto con gli utenti. I componenti di informazione e di comando, anche definiti interfacce uomo-macchina (dall’inglese man machine interface, MMI), devono essere configurati in modo da aiutare i conducenti o gli operatori ad agire in modo rapido e sicuro, il che significa che ogni informazione proveniente dal sistema deve essere chiara e tempestiva al fine di evitare per quanto possibile che vengano lanciati ordini involontari. Nell’eventualità che si debbano compiere degli interventi manuali occorre inoltre riservare, anche dopo la disattivazione del sistema, un certo margine di tempo che permetta all’operatore di prendere delle decisioni e, se del caso, impartire comandi di manovra (cfr. cpv. 1 lett. b).

I sistemi di automazione devono essere protetti da manomissioni da parte di terzi. A prescindere da questo, il sistema non deve effettuare alcuna operazione suscettibile di mettere in pericolo gli utenti della strada.

Cpv. 2: sono descritte qui le caratteristiche fondamentali di cui i sistemi di automazione devono disporre per poter partecipare in modo sicuro alla circolazione stradale. Se un requisito è rilevante solo per i veicoli senza conducente ma non per quelli con richiesta di ripresa del controllo è espressamente precisato (lett. c).