Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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Art. 5 Prescrizioni determinanti
Cpv. 1: le prescrizioni tecniche dei veicoli sono in continua evoluzione. La versione delle prescrizioni applicabili in un determinato momento è indicata nell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)31. Se l’OETV rimanda a normative internazionali, sono vincolanti le versioni di queste ultime e le eventuali disposizioni transitorie in esse contenute riportate nell’allegato 2 OETV. Trattandosi in questi casi di prescrizioni concernenti l’omologazione, sono queste che reggono il riconoscimento dei certificati di conformità ai fini dell’immatricolazione. Per i sistemi e i veicoli omologati non è tuttavia necessario un esame tecnico completo ai sensi di queste prescrizioni in sede di immatricolazione.
Cpv. 2: le norme UE e UNECE fissano in genere due termini vincolanti per quanto riguarda le nuove prescrizioni: uno per il rilascio di nuove omologazioni e uno per l’immatricolazione, momento a partire dal quale i sistemi e i veicoli conformi al diritto previgente non possono sostanzialmente più essere messi in circolazione. In Svizzera, per l’applicazione della presente regolamentazione si fa riferimento alla data di importazione o, se del caso, di fabbricazione nel nostro Paese, in modo tale che gli importatori possano disporre di maggiore sicurezza per pianificare l’acquisto su altri mercati e ovviare alla normativa applicabile negli Stati membri dell’UE ai veicoli di fine serie, la quale prevede, in base all’articolo 49 del regolamento (UE) 2018/85832, che a determinate condizioni gli Stati membri possano immatricolare ancora per 12 mesi veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE non è più valida. La normativa svizzera continuerà dunque ad applicarsi invariata ai veicoli a guida automatizzata che per funzionare richiedono la presenza di un conducente, ossia veicoli perlopiù basati su modelli prodotti su larga scala i cui canali di importazione hanno già familiarità con queste norme.
La normativa generale svizzera che fa riferimento alla data di importazione non si applicherà invece ai veicoli senza conducente, attualmente oggetto di sempre nuovi perfezionamenti a brevi intervalli di tempo. Devono in sostanza poter essere immatricolati solo i veicoli conformi all’attuale stato della tecnica e alle prescrizioni più recenti in modo tale da non creare incentivi alla costituzione di stock. Per evitare casi di rigore, il recepimento delle prescrizioni internazionali nell’allegato 2 OETV consente tuttavia di prevedere una disposizione transitoria che accordi ad esempio un’adeguata proroga del termine di immatricolazione.
Art. 6 Applicabilità di prescrizioni ai veicoli già in circolazione
Cpv. 1: come previsto già oggi all’articolo 4 capoverso 1 OETV, possono essere dichiarate vincolanti per i veicoli già in circolazione prescrizioni introdotte successivamente. Questa competenza deve essere trasferita in termini precisi e restrittivi al DATEC, in modo tale da permettergli di reagire rapidamente a sviluppi pericolosi tramite decisioni indirizzate direttamente a chi mette in circolazione i veicoli. A seconda dell’entità dell’affare, il DATEC può demandare la decisione all’ufficio federale competente, nello specifico l’USTRA, in applicazione dell’articolo 47 capoverso 1 LOGA33 e dell’articolo
31RS 741.41
32Cfr. nota a piè di pagina 11.