Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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13 OLOGA34. Agli interessati è data facoltà di ricorso mediante rimedi giuridici di diritto amministrativo.
Cpv. 2: il capoverso precisa quando un rischio è tale da richiedere l’applicazione di una nuova prescrizione a veicoli già in circolazione. La frase introduttiva specifica inoltre che deve essere posto sotto osservazione non un unico veicolo bensì tutti i veicoli che dal punto di vista tecnico presentano gli stessi rischi. Data l’incommensurabilità del pericolo derivante dai veicoli piratati, le vulnerabilità messe in luce dagli attacchi informatici sono messi sullo stesso piano delle carenze già conclamatesi come pericoli sotto forma di incidenti rilevanti per la sicurezza.
Art. 7 Registratore di guida in generale
L’obbligo di equipaggiare i veicoli a guida automatizzata con un registratore di guida e i relativi requisiti si desumono già dagli articoli 25e e 25f nLCStr. Questi requisiti sono ora concretizzati nella presente ordinanza. Gli eventi che devono essere rilevati per tutti i veicoli si desumono dall’articolo 7 capoverso 3, quelli specifici dei diversi sistemi di automazione sono riportati nei pertinenti capitoli (art. 23, 27 e 38). In merito al trattamento dei dati del registratore di guida si veda l’articolo 18.
La frase introduttiva del capoverso 3 in cui si stabilisce espressamente che il registratore non può svolgere attività di profilazione (cfr. in proposito art. 5 lett. f della legge federale del 25 settembre 202035 sulla protezione dei dati; nLPD) va intesa come prescrizione tecnica. Un divieto di profilazione nel senso di istruzioni per l’addetto al trattamento dei dati andrebbe invece inserito nella sezione relativa al trattamento dei dati. Tuttavia, poiché la profilazione non è consentita e sarebbe ammessa solo in presenza di una base legale, non è necessario prevedere una disposizione al riguardo nella presente ordinanza. In assenza di una normativa legislativa, svolgere attività di profilazione nel quadro del trattamento di dati è sempre vietato.
Le disposizioni si basano a livello contenutistico sulle normative internazionali UNECE e UE. Per evitare che in caso di ulteriore sviluppo di queste prescrizioni sorgano differenze rispetto all’elenco dei dati figurante in questo articolo, viene introdotto nel capoverso 8 un ordine di priorità delle normative applicabili precisando che le norme internazionali recepite nell’allegato 2 OETV prevalgono sulle prescrizioni nazionali della presente ordinanza.
Art. 8 Sistemi di gestione
Cpv. 1: gli elevati requisiti in materia di sicurezza che devono soddisfare i veicoli a guida automatizzata richiedono un tracciamento completo di eventi e minacce rilevanti per la sicurezza che comprende la gestione mirata dei rischi informatici, la documentazione esaustiva degli aggiornamenti software e l’analisi degli incidenti. Poiché una valutazione basata sui singoli veicoli non è sufficiente, i costruttori sono tenuti a far certificare il loro sistema di gestione in merito a questi aspetti, provando così di possedere e implementare all’interno dell’azienda procedure, metodi, formazioni e strumenti
34 RS 172.010.1
35 RS 235.1