Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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automazione. Le fattispecie riportate non sono contemplate in questa forma e grado di concretizzazione nei trattati internazionali citati in apertura, ma sono aspetti che meritano particolare attenzione alla luce delle nuove tecnologie, del perfezionamento delle procedure di esame e dell’ampliamento dei processi di omologazione e di verifica della conformità.
Sezione 4: Delega di esami
Art. 17
Cpv. 1: in diversi Cantoni gli esami dei veicoli dopo l’immatricolazione vengono delegati a delle aziende in virtù dell’articolo 34a OETV. Questa delega non comprende solo la verifica tecnica del veicolo, ma anche le procedure amministrative e la decisione di idoneità alla circolazione. Questa possibilità di delega completa non è concessa per i veicoli senza conducente, per cui in una prima fase di utilizzo di questi veicoli, le sperimentazioni restano di competenza dei Cantoni, responsabili anche dell’autorizzazione, e delle autorità di immatricolazione federali.
Cpv. 2: diversamente dal capoverso 1, le autorità di immatricolazione potranno chiedere che le verifiche di determinati aspetti tecnici siano eseguite da organi di controllo riconosciuti dall’USTRA. Le autorità potrebbero infatti aver bisogno di ricorrere a questa possibilità qualora, ad esempio, non dispongano dell’infrastruttura o delle conoscenze approfondite necessarie. Tuttavia saranno libere di decidere in questo senso indipendentemente dal motivo. La competenza di riconoscere questi organi di controllo spetta all’USTRA (art. 17 OATV). L’indicazione secondo cui le spese connesse alle verifiche possono essere fatturate al detentore del veicolo ha carattere dichiaratorio. Sono fatte salve le regolamentazioni cantonali in materia di emolumenti.
Il riconoscimento di organi di controllo (ad es. istituti, università, aziende) qualificati a svolgere valutazioni dei sistemi di automazione è di competenza dell’USTRA. Gli organi di controllo attualmente riconosciuti per la verifica dei sistemi di un veicolo non sono ancora in grado di valutare i sistemi di automazione. Nel caso in cui, specie nella fase iniziale, non fosse formalmente riconosciuto alcun organo di controllo idoneo, l’USTRA potrà stabilire gli organi che possono rilasciare i pertinenti rapporti d’esame. Le disposizioni adottate dall’Ufficio saranno abrogate non appena verrà riconosciuto un organo di controllo.
Sezione 5: Trattamento dei dati
Art. 18 Finalità del trattamento dei dati del registratore di guida
Nel registratore di guida sono memorizzati unicamente gli eventi di cui all’articolo 7. Di questi eventi sono registrati esclusivamente dati tecnici e non personali. Non è pertanto neppure prevista la creazione di profili della personalità né si prospetta la possibilità di svolgere attività di profilazione.
L’ordinanza precisa le prescrizioni legislative dell’articolo 25g capoverso 3 nLCStr in cui è sancito che i dati del registratore di guida necessari ad elucidare la dinamica di incidenti o a giudicare infrazioni alle norme della circolazione possono essere 22/45