Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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del veicolo, inclusi i detentori che devono provvedere alla manutenzione come richiesto dal costruttore (cfr. art. 32 cpv. 1).
Le istruzioni e avvertenze di sicurezza del costruttore sono essenziali soprattutto per la persona che attiva il sistema di automazione. Pur rinunciando a prescrivere una formazione o un perfezionamento specifici per i conducenti dei veicoli a guida automatizzata per non intralciarne la diffusione e poterne anzi sfruttare al più presto il potenziale, è indispensabile che queste persone conoscano le istruzioni d’uso e abbiano dimestichezza con le funzionalità e condizioni d’uso dei sistemi di automazione.
Sezione 3: Approvazione del tipo ed esami della conformità
Art. 11 Obbligo di approvazione del tipo
Cpv. 1 e 2: per mantenere costante la qualità di produzione attraverso la possibilità di richiedere l’esame della conformità e la tracciabilità delle misure è necessario applicare l’obbligo di omologazione a tutti i sistemi di automazione e quindi precisare le disposizioni sovraordinate della LCStr al riguardo, modificando le disposizioni di tenore divergente formulate in termini generali nel diritto d’ordinanza.
Cpv. 3: l’obbligo di dichiarare l’ambito di impiego previsto nella documentazione di omologazione è già previsto dal diritto internazionale. La ripetizione esplicita nella normativa svizzera non costituisce pertanto un ostacolo tecnico al commercio, bensì aiuta nello specifico le autorità a motivare una propria decisione nei confronti del richiedente in caso di insufficiente documentazione della domanda di autorizzazione dell’ambito di impiego per veicoli senza conducente o della gestione di aree per il parcheggio automatico.
Art. 12 Rilascio
La Svizzera riconosce nel quadro degli accordi di diritto internazionale con l’UE e l’UNECE le rispettive omologazioni dei sistemi di automazione. Nell’UE esiste la possibilità di ottenere l’omologazione di veicoli completi (al momento per quelli con richiesta di ripresa del controllo e privi di conducente, ma in un prossimo futuro anche per quelli dotati di sistema di parcheggio automatico). I regolamenti UNECE prevedono invece solo l’omologazione dei sistemi di automazione (che può essere compresa come omologazione parziale in un’omologazione generale UE), ma non di interi veicoli senza conducente. Per evitare incertezze quanto alla competenza, questa distinzione va dunque esplicitata nell’ordinanza.
Art. 12 Mantenimento della sicurezza stradale e di funzionamento: compiti e competenze dell’USTRA
Cpv. 1 e 2: l’USTRA è l’autorità svizzera competente per l’esame della conformità e la vigilanza sulle azioni di richiamo (art. 26 e segg. dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali; OATV)37 dei veicoli soggetti a immatricolazione. L’Ufficio deve dunque disporre di tutte le informazioni e le competenze necessarie per