Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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espletare questi compiti. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a guida automatizzata indipendentemente dal caso di applicazione.

La liceità dello scambio di informazioni con le autorità estere di omologazione e sorveglianza del mercato di cui al capoverso 2 deriva dall’allegato III punto 2.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426.

Cpv. 3: per gli incidenti rilevanti per la sicurezza che si verificano durante il funzionamento di veicoli senza conducente sono previsti precisi obblighi di documentazione. In particolare vanno valutati e rilevati gli eventi aventi un impatto negativo sulla sicurezza stradale e di funzionamento. Nel quadro degli esami della conformità si possono analizzare le informazioni tratte dal registratore di guida dei veicoli e, ad esempio, interrogare gli operatori sulla dinamica e sulle circostanze degli eventi, permettendo alle persone coinvolte, siano esse detentori, costruttori o autorità, di acquisire importanti conoscenze sull’applicazione di queste tecnologie non ancora pienamente consolidate. In quanto responsabile dell’esame della conformità, l’USTRA ha particolarmente bisogno di queste conoscenze così come del legame con la pratica e deve dunque poter chiedere le informazioni corrispondenti direttamente ai detentori dei veicoli.

Cpv. 4: per l’esame della conformità l’USTRA deve anche poter accedere a informazioni del costruttore. Oltre a documenti, dati e specifiche tecniche ha in particolare bisogno dell’accesso a software, dati di addestramento e algoritmi, senza i quali non è possibile monitorare l’operatività di un sistema.

Cpv. 5: per concretizzare le disposizioni dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (in particolare art. 26 OATV38) si precisa che l’USTRA può affidare a organi di controllo gli esami della conformità di sistemi di automazione.

Art. 14 Mantenimento della sicurezza stradale e di funzionamento: obblighi di segnalazione

Cpv. 1: i detentori di veicoli senza conducente che vengono a conoscenza di incidenti critici per la sicurezza in cui sono rimasti coinvolti veicoli propri o da loro importati devono segnalarli all’USTRA, il quale cataloga e raccoglie i dati relativi a questi eventi ai fini del successivo trattamento. La segnalazione deve in linea di principio avvenire immediatamente, ma per lasciare un lasso di tempo sufficiente per la valutazione dell’evento, la documentazione dell’accaduto e, se del caso, l’anonimizzazione della registrazione, è concesso un termine di due settimane (14 giorni civili). La disposizione si fonda sull’articolo 12 capoverso 4 LCStr secondo cui il Consiglio federale designa gli organi competenti per la verifica successiva e la relativa procedura. Nella prossima revisione della LCStr si dovrà valutare la possibilità di ottimizzare la base legale formale concernente l’obbligo di segnalazione.

Gli incidenti rilevanti per la sicurezza dei veicoli senza conducente sono distinti in critici o non critici a seconda del livello di gravità e del potenziale di pericolo. Gli incidenti critici sono definiti alle lettere a e b e la loro definizione corrisponde a quelle di «evento

38 RS 741.511