Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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critico» di cui all’allegato III parte 5 punto 1.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2144 della Commissione del 5 agosto 2022.
Cpv. 2: un altro canale di informazione è costituito dalle segnalazioni della polizia, tenuta anch’essa a segnalare gli incidenti in cui sono coinvolti veicoli senza conducente.
Cpv. 3: gli assicuratori di responsabilità civile devono trasmettere all’USTRA tutti i dati relativi a incidenti che hanno coinvolto veicoli senza conducente entro 30 giorni dalla liquidazione del sinistro ed esclusivamente in forma anonima.
Cpv. 4: la segnalazione deve avvenire entro 30 giorni qualora emergano irregolarità nel corso di un esame periodico o straordinario.
Cpv. 5: salvo prescrizioni in merito previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni concernenti i termini e i contenuti delle segnalazioni relative agli incidenti rilevanti per la sicurezza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426.
Art. 15 Mantenimento della sicurezza stradale e di funzionamento: esami
Cpv. 1: se l’USTRA constata che un incidente critico per la sicurezza segnalato dal detentore o dall’importatore di un veicolo (art. 14 cpv. 1) interessa il sistema di automazione, lo segnala all’autorità competente del Cantone di immatricolazione o eventualmente della Confederazione. Valutazione e segnalazione dell’incidente devono in linea di principio avvenire immediatamente, ossia entro 10 giorni lavorativi, ma per chiarire fattispecie complesse il termine può essere opportunamente esteso.
Cpv. 2: dopo aver colmato gravi lacune di sicurezza che hanno condotto alla sospensione del riconoscimento di omologazioni internazionali (cfr. art. 16 sotto), occorre verificare il ripristino dello stato di conformità nel quadro di un esame ufficiale. La portata dell’esame è determinata dal tipo di causa e di rimedio adottato per rimediare al difetto. In particolare va verificato se la misura prevista dal costruttore sia stata applicata e non come questa si ripercuota concretamente sul sistema (ad es. verificare la nuova versione software o del sensore).
Art. 16 Clausole di salvaguardia per la sospensione del riconoscimento di approvazioni del tipo
Le clausole di salvaguardia sono strumenti mutuati dagli accordi sul riconoscimento di omologazioni internazionali che permettono di sospenderne il riconoscimento in caso di grave rischio per la sicurezza stradale o di mancato rispetto delle prescrizioni determinanti in materia di omologazione39.
I requisiti previsti dagli accordi sono concretizzati nella frase introduttiva e alle lettere a–d elencando le operazioni che possono recare pregiudizio agli utenti della strada o che sono in diretta relazione di causa-effetto con la sicurezza stradale dei sistemi di
39 Capitolo 12 sezione V dell’accordo dell’8 ottobre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81; MRA); articolo 4 dell’accordo del 20 marzo 1958 concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Uniti per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Uniti (RS 0.741.411). 21/45