Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

estratti e trattati dalle competenti autorità di polizia, di giustizia e amministrative. Il presente articolo specifica i soggetti, presso le autorità di polizia, di giustizia e amministrative, autorizzati al trattamento dei dati del registratore di guida, circoscrivendo così ulteriormente la cerchia degli addetti a tale attività.

L’articolo precisa inoltre le finalità per cui è consentito il trattamento. I dati contenuti nel registratore di guida possono essere utilizzati solo per la valutazione di aspetti legati alla sicurezza del sistema di automazione e per la determinazione della responsabilità penale o civile. Il trattamento di questi dati deve dunque limitarsi solo a questi scopi e alle autorità esecutive competenti.

Art. 19 Trattamento di dati nell’ambito dell’esecuzione

Oltre ai dati del registratore di guida, dovranno essere trattati anche dati nell’ambito dell’esecuzione connessa a esami successivi, sorveglianza del mercato ed esame della conformità. La base legale al riguardo è costituita dall’articolo 25g capoversi 4 e 5 nLCStr, ma deve essere concretizzata nell’ordinanza, dove vanno in particolare definite le autorità autorizzate al trattamento dei dati e disciplinate le finalità per cui queste operazioni sono consentite.

Contrariamente al caso del registratore di guida, nell’ambito dell’esecuzione è indispensabile trattare anche dati personali (ad es. generalità del detentore, targhe). Questi e le finalità per le quali possono essere trattati sono specificati nel capoverso 1. Non vi è invece necessità né esiste il presupposto per la creazione di profili della personalità o lo svolgimento di attività di profilazione, pertanto queste forme di trattamento non sono consentite.

Cpv. 1: le autorità che esercitano funzioni esecutive in relazione ai sistemi di automazione necessitano di basi giuridiche per il trattamento dei dati. Il tenore della frase introduttiva è allineato al titolo secondo a nLCStr in modo tale da collegare il trattamento dei dati dell’ordinanza ai compiti esecutivi formalmente previsti nella legge. A livello federale le autorità competenti sono l’USTRA, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l’esercito. A livello cantonale e comunale la competenza è determinata in base al diritto cantonale, ragion per cui nell’ordinanza non è specificato quale autorità cantonale o comunale è autorizzata al trattamento.

Queste autorità possono trattare dati personali solo se indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti esecutivi. Questi dati sono elencati alla lettera a e consistono negli indirizzi delle persone coinvolte nel funzionamento del sistema di automazione e nei numeri di targa e di telaio dei veicoli.

Per quanto concerne lo scambio di dati tra autorità nazionali, la lettera b fa una distinzione tra dati tecnici e dati personali non sensibili. I dati tecnici possono essere scambiati liberamente, i dati personali unicamente se richiesto dal compito specifico o se indicato ai fini di un’esecuzione equivalente, esclusi quelli sensibili. Lo scambio di dati con autorità estere di cui alla lettera c è limitato solo a dati anonimizzati, ad eccezione dei numeri di targa e di telaio, ed è inoltre ammesso solo se richiesto dalle prescrizioni UE o UNECE in materia di omologazione riconosciute. Lo scambio di dati con le 23/45