Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
comprometta la viabilità, dovrà quindi riprendere le funzioni di guida di propria iniziativa.
Le circostanze possono però essere considerate evidenti solo se sono percepibili anche distogliendo l’attenzione dalla strada e dal traffico, come ad esempio nel caso di situazioni in cui il veicolo con sistema di automazione attivato effettua frenate o cambi di direzione bruschi e chiaramente avvertibili, ovviamente non compatibili con una guida sicura.
Sezione 2: Registratore di guida dei veicoli con richiesta di ripresa del controllo
Art. 23
In questo articolo sono elencati gli eventi che devono essere rilevati dal registratore di guida di un veicolo con richiesta di ripresa del controllo oltre alle informazioni di cui all’articolo 3. L’elenco corrisponde alle disposizioni del regolamento UNECE n. 157 modificato dalla serie d’emendamento 01.
Capitolo 4: Veicoli con sistema di parcheggio automatico (art. 25b cpv. 2 LCStr)
Finora la Germania è l’unico Paese in Europa a disporre di una normativa sul parcheggio automatico. Nell’UE è in corso di elaborazione un primo disegno di normativa sul parcheggio automatico, che andrà a costituire l’allegato V del regolamento (UE) 2022/1426. Il disegno si rifà alla normativa tedesca (cfr. punto 2.2), sviluppandola però ulteriormente sotto alcuni aspetti essenziali. Nello specifico l’obbligo di omologazione non si applicherà all’area di parcheggio, ma solo al sistema di automazione. Dall’omologazione dovranno tuttavia risultare i requisiti che l’area di parcheggio deve soddisfare per essere adatta al sistema di automazione in questione. In questo modo non si dovrà sottoporre a una procedura di omologazione ogni singola aerea di parcheggio, bensì verificare nel singolo caso che un’area di parcheggio soddisfi i requisiti previsti dall’omologazione del sistema di automazione.
La regolamentazione elvetica contenuta nella presente ordinanza si rifà al disegno europeo. Poiché quest’ultimo si trova ancora in uno stadio precoce e sarà ulteriormente elaborato, anche la presente ordinanza andrà sviluppata di pari passo per quanto concerne l’automated valet parking. A seconda degli sviluppi questo ambito, non è dunque escluso che il presente progetto di ordinanza debba essere rivisto anche dopo il termine della consultazione.
Sezione 1: Diritti e doveri in relazione al parcheggio automatico
Art. 24
L’attivazione del sistema di parcheggio automatico è effettuata di norma dal conducente, ma non è da escludere che possa essere eseguita anche da terzi autorizzati, quali ad esempio il gestore dell’area di parcheggio, dopo che il veicolo è stato lasciato nella zona di consegna. Riguardo alla persona che effettua l’attivazione si precisa dunque che il sistema di parcheggio automatico può essere attivato solo in una zona appositamente contrassegnata all’interno dell’area di parcheggio autorizzata. Qualora il