Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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L’adempimento di questi requisiti va dimostrato nel quadro della procedura di omologazione del veicolo dotato di sistema di parcheggio automatico.

Art. 27 Registratore di guida dei veicoli con sistema di parcheggio automatico

I requisiti concernenti il registratore di guida dei veicoli dotati di sistemi di parcheggio automatico devono corrispondere per analogia a quelli dei veicoli senza conducente, donde il rimando all’articolo 38. Il rinvio alla normativa concernente i veicoli senza conducente è giustificato dal fatto che all’interno del loro ambito di impiego previsto anche i veicoli con sistema di parcheggio automatico devono essere in grado di assumere le funzioni di guida senza la presenza di un conducente.

Sezione 3: Autorizzazione di aree per il parcheggio automatico

Art. 28 Domanda per la gestione di aree per il parcheggio automatico

Ogni area in cui è consentito il parcheggio automatico deve essere autorizzata. Per richiedere l’autorizzazione occorre presentare una domanda al Cantone nel cui territorio si trova l’area in questione. L’autorità competente è determinata dal diritto cantonale, il quale può anche prevedere che la competenza sia di un’autorità comunale. Su questo punto la procedura si distingue da quella per la domanda di autorizzazione degli ambiti di impiego dei veicoli senza conducente: in quest’ultimo caso l’autorizzazione è infatti una questione inerente all’immatricolazione dei veicoli ed è dunque un compito cantonale secondo il diritto federale. Dato che per l’area di parcheggio non è richiesta l’immatricolazione del veicolo, non deve necessariamente essere un’autorità cantonale a trattare la domanda.

Nella domanda occorre in particolare provare che i requisiti stabiliti nell’omologazione di un determinato tipo di veicolo riguardo all’infrastruttura esterna al veicolo siano soddisfatti nel caso concreto. Per questo essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante, che per poter richiedere l’autorizzazione al parcheggio automatico devono collaborare con il gestore dell’area di parcheggio, a meno che questa non sia gestita eccezionalmente dal costruttore stesso. In un caso o nell’altro, costruttore e gestore dovranno comunque collaborare costantemente durante la gestione dell’area di parcheggio, in particolare per l’assegnazione del posto di parcheggio, che richiede un’interazione tra il sistema di automazione e l’infrastruttura di parcheggio. Dal requisito secondo cui per determinati tipi di veicoli la domanda deve essere presentata dal costruttore consegue dunque che ogni costruttore deve sostanzialmente presentare una domanda separata se su un’area di parcheggio devono poter parcheggiare autonomamente i veicoli di diversi costruttori e se la prova che i requisiti sono soddisfatti deve essere apportata per ogni tipo di veicolo.

Art. 29 Valutazione della domanda per la gestione di aree per il parcheggio automatico

Un’area di parcheggio può essere autorizzata se è sufficientemente separata dal resto del traffico motorizzato e pedonale (lett. a), può essere raggiunta e lasciata solo attraverso apposite vie d’entrata e d’uscita (lett. b) e se è garantito che i posti di parcheggio possano essere assegnati soli ai tipi di veicoli contemplati nella domanda (lett. c). Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti stabiliti nell’omologazione per l’infrastruttura 29/45