Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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Il diritto vigente non stabilisce esplicitamente chi sia tenuto al rispetto dei doveri di cui all’articolo 30 capoverso 2 LCStr in fatto di carico di un veicolo. Soprattutto nel trasporto di merci, il conducente è tuttavia generalmente almeno corresponsabile del rispetto delle prescrizioni relative al carico. È pertanto tenuto a verificare che questo requisito sia soddisfatto prima di iniziare il viaggio. Nel caso dei veicoli senza conducente, il guidatore perde questo suo ruolo di principale garante della corretta assicurazione del carico e le possibilità degli operatori di assumerlo sono limitate perché, controllando il veicolo a distanza, non possono verificare il carico sul posto. La responsabilità primaria in fatto di rispetto delle prescrizioni relative al carico deve quindi essere espressamente attribuita alla persona che carica il veicolo. Se il veicolo viene scaricato parzialmente, è invece la persona che si occupa dello scarico parziale ad avere la responsabilità principale di garantire che il carico rimasto all’interno o sopra il veicolo continui ad essere adeguatamente fissato. Per motivi di sicurezza, lo stesso deve valere anche se questi si accorge che il carico rimanente era già fissato in modo inadeguato al momento del carico sul veicolo. Se necessario, dovrà quindi sistemare e fissare nuovamente il carico rimanente prima di dare all’operatore il via libera al proseguimento del viaggio.
Art. 32 Detentore del veicolo
Anche nel caso dei veicoli senza conducente la persona che immatricola il veicolo presso l’ufficio della circolazione stradale ha la responsabilità principale di garantire che il rischio operativo associato al veicolo non si verifichi e deve quindi adempiere a diversi obblighi.
Cpv. 1: ai detentori dei veicoli senza conducente spetta il compito di provvedere alla manutenzione del veicolo secondo le disposizioni del costruttore. L’obbligo di manutenzione comprende anche l’eventuale dovere di collaborare all’aggiornamento del software o all’attuazione di misure di sicurezza informatica.
Cpv. 2: prima dell’entrata in funzione, un veicolo senza conducente deve essere sottoposto a un approfondito controllo di funzionalità. In genere questo controllo è effettuato dai competenti operatori, ma la responsabilità della sua esecuzione spetta al detentore del veicolo.
Cpv. 3: i detentori devono assicurarsi che i veicoli senza conducenti non siano messi in circolazione se non sotto la supervisione di un operatore. L’assunzione di operatori non è sufficiente: occorre mettere a loro disposizione anche un idoneo ambiente di lavoro.
Cpv. 4: il detentore deve garantire la disponibilità di persone che in caso di necessità siano in grado di comandare il veicolo senza conducente manualmente e dell’infrastruttura necessaria a tale effetto.
Cpv. 5: il detentore deve inoltre verificare che gli operatori e le persone che comandano il veicolo manualmente siano idonei ad assolvere il proprio compito e abbiano concluso le pertinenti formazioni.
Cpv. 6: oltre ai doveri esplicitamente summenzionati, i detentori hanno l’obbligo generale di assicurare dal punto di vista organizzativo l’adempimento dei doveri finora 31/45