Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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esterna e cioè deve essere garantito lo scambio di informazioni tra il sistema di automazione e l’infrastruttura stessa come richiesto dall’omologazione (lett. d) e l’area di parcheggio autorizzata deve essere dotata di dispositivi che consentano di disattivare i sistemi di parcheggio automatico di tutti i veicoli situati al suo interno (lett. e). Quest’ultimo requisito è importante soprattutto per i servizi di pronto intervento. Il richiedente deve inoltre dimostrare come assumerà i doveri del conducente in caso di collisione (art. 28 cpv. 4). Le zone di consegna e di ritiro devono essere contrassegnate (lett. f) e affinché il parcheggio automatico possa essere autorizzato nell’area occorre infine collocare a tutte le entrate ed uscite una segnaletica che indichi la possibilità di utilizzare al suo interno sistemi di parcheggio automatico (cfr. art. 24 cpv. 1). Lo scopo è soprattutto quello di informare chi utilizza un veicolo tradizionale su cosa aspettarsi all’interno dell’area. Per autorizzare un’area per il parcheggio automatico non è invece necessario che sia utilizzata solo da veicoli senza occupanti.
Capitolo 5: Veicoli senza conducente
Sezione 1: Diritti e doveri nel caso dei veicoli senza conducente
Art. 30 Costruttore
Secondo l’articolo 35 capoverso 5, le persone che sorvegliano un veicolo senza conducente in qualità di operatori o che lo guidano usando comandi manuali devono dimostrare di aver seguito una formazione specifica presso il costruttore. I costruttori sono pertanto tenuti a offrire tali formazioni e a rilasciare un attestato al suo completamento. Le interazioni tra gli operatori e il veicolo senza conducente sono diverse da quelle che vi sono tra i veicoli finora conosciuti e il conducente. Per svolgere i loro compiti gli operatori necessitano dunque di nuove competenze che prima non erano richieste. Lo stesso vale per le persone che comandano il veicolo manualmente nel caso in cui questo non disponga né di un posto di guida né di comandi convenzionali. Nell’ambito della formazione fornita dal costruttore vanno dunque trasmesse le nuove competenze richieste ed illustrate le modalità di funzionamento e i limiti del veicolo nonché l’interazione degli operatori o della persona che lo comanda manualmente con il mezzo stesso, insegnando a queste persone cosa fare e come comportarsi per assolvere ai propri doveri. Alle persone che hanno seguito e completato con successo la formazione e che hanno acquisito le conoscenze richieste il costruttore deve rilasciare un’attestazione. L’impostazione dettagliata della formazione e la sua durata sono ampiamente lasciati alla responsabilità del costruttore.
L’acquisizione delle conoscenze necessarie da parte degli operatori o delle persone che manovrano il veicolo manualmente è di grande importanza per il funzionamento sicuro dei veicoli senza conducente. deve essere pertanto responsabile del rispetto dell’obbligo di formazione una persona residente in Svizzera. Se il costruttore non ha una rappresentanza nel nostro Paese, quest’obbligo incombe all’importatore del veicolo senza conducente. La formazione invece non deve necessariamente svolgersi in Svizzera.
Art. 31 Addetto al carico e allo scarico