Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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sistema dovesse essere attivato fuori dalla zona designata, non potrà essere assegnato un posto al veicolo e la manovra non potrà essere avviata. Dopo la sosta, il veicolo può essere ripreso in una zona di ritiro appositamente contrassegnata oppure dal posteggio stesso qualora lo si debba riprendere manualmente e purché le dimensioni probabilmente ridotte del posto previsto per il parcheggio automatico lo permettano.
Il sistema di automazione non dovrà essere attivato fintanto che nel veicolo si trovino persone o animali. Anche questa disposizione è tratta dalle norme comunitarie e tedesche e consente in particolare di posteggiare i veicoli su posti di parcheggio con ridotte dimensioni laterali.
Anche nel caso dei sistemi di parcheggio automatico, l’utente deve conoscere le funzionalità e le condizioni di utilizzo stabilite nelle istruzioni d’uso.
Sezione 2: Requisiti tecnici speciali
Art. 25 Requisiti generali per il parcheggio automatico
L’articolo prevede che i sistemi automatizzati di parcheggio possano essere attivati solo nelle aree di parcheggio autorizzate dalle autorità per il tipo di veicoli corrispondente onde evitare che il sistema di automazione possa essere attivato in un luogo qualsiasi. Il costruttore deve dunque dimostrare che questo requisito è soddisfatto nella procedura di omologazione.
La particolarità dei veicoli dotati di un sistema di parcheggio automatico è che devono imperativamente interagire con l’infrastruttura. Secondo il disegno europeo, l’infrastruttura, con cui si intende un sistema tecnico o una persona presente sul posto, deve almeno assegnare un posto di parcheggio al veicolo in modo da evitare che il sistema di parcheggio automatico venga attivato senza che sappia se e dove può parcheggiare il veicolo, escludendo così che i veicoli circolino alla ricerca di un parcheggio.
Sta al costruttore decidere se le altre funzioni necessarie al parcheggio automatico (ad es. pianificazione di percorsi o localizzazione del veicolo) debbano essere interamente assunte dal veicolo o essere in parte offerte dall’infrastruttura. Il disegno europeo prevede quattro diversi tipi di suddivisione dei compiti tra infrastruttura e veicolo.
Art. 26 Esecuzione del parcheggio automatico
Una volta attivato il sistema di parcheggio automatico, la manovra può essere effettuata solo se sono soddisfatti determinati requisiti. Per essere parcheggiato, il veicolo deve trovarsi in una zona di consegna appositamente contrassegnata all’interno dell’area di parcheggio autorizzata. Al momento del ritiro occorre assicurarsi che l’apposita zona, anch’essa contrassegnata, non sia occupata da un altro veicolo. L’assegnazione di un posto di parcheggio e l’identificazione del veicolo devono essere effettuate prima dell’esecuzione della manovra. L’identificazione e la localizzazione del veicolo devono essere garantite in permanenza durante l’intero tragitto. Non appena queste condizioni o i requisiti relativi all’ambito di impiego autorizzato o previsto non sono più soddisfatti, il sistema di automazione deve effettuare una manovra di minimizzazione dei rischi. 28/45