Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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spettanti al conducente. L’elenco degli obblighi di cui ai capoversi 1–5 non è dunque esaustivo. Nella misura in cui l’ordinanza non preveda una normativa particolare, i detentori hanno la responsabilità organizzativa di tutti i compiti finora assolti dal conducente. Pur essendo i soli ad avere un dovere organizzativo, non devono tuttavia adempiere questi compiti personalmente, ma possono delegarli a terzi. Devono di conseguenza soltanto «garantire» che i compiti vengano svolti. Ciò riguarda ad esempio i doveri spettanti ai conducenti dopo un incidente, tra cui quello particolarmente difficoltoso di collocare il segnale di veicolo fermo a una distanza definita dietro il veicolo non appena questo si arresta irregolarmente sulla carreggiata (o sulla corsia di emergenza) per motivi impellenti.
Cpv. 7: secondo l’articolo 10 capoverso 4 LCStr, il conducente deve sempre portare con sé la licenza di circolazione. Poiché in caso di controllo di veicoli senza conducente non è necessaria la presenza di una persona a bordo che possa presentare la licenza, il detentore del veicolo deve provvedere affinché il documento si trovi in un luogo all’interno del veicolo accessibile agli organi di controllo o consentirne la visualizzazione attraverso un’interfaccia audiovisiva.
Art. 33 Operatori
Cpv. 1: il luogo di lavoro degli operatori deve trovarsi in Svizzera in modo da evitare i problemi che sorgerebbero a causa di un’applicazione extraterritoriale della legge sulla circolazione stradale e del codice penale svizzeri.
Cpv. 2: l’elenco degli obblighi qui riportato non è da intendersi come esaustivo. Nella frase introduttiva viene precisato che, malgrado la regolamentazione dettagliata di questo capoverso, anche gli operatori possono dover assolvere altri compiti e doveri risultanti dalle istruzioni d’uso.
Secondo l’ordinanza, gli operatori sono soggetti a diversi obblighi derivanti sostanzialmente dai compiti e doveri finora assolti dal conducente. Contrariamente a quest’ultimo, gli operatori non possono tuttavia controllare il veicolo sul posto, ma devono poterlo sorvegliare a distanza, ragion per cui possono assumersi solo doveri adempibili a distanza. Per quanto riguarda le attività che possono essere effettuate anche dal sistema di automazione perché idoneo e autorizzato a farlo, gli operatori non devono occuparsene in prima persona, ma hanno il dovere di sorvegliare il funzionamento del sistema. A tal fine devono avere accesso ai sistemi video del veicolo che riproducono l’ambiente esterno e il suo interno e disporre inoltre di una postazione di lavoro idonea e dotata dell’infrastruttura necessaria.
L’operatore va distinto dalla persona che può guidare manualmente il veicolo senza conducente. Se richiesto dal sistema di automazione, in determinate circostanze il primo impartisce istruzioni al veicolo per compiere talune manovre che non sono tuttavia mai effettuate da lui stesso, bensì dal sistema di automazione. Eccezionalmente, le manovre possono essere eseguite anche da una persona che comanda manualmente il veicolo senza conducente. Non è inoltre escluso che una persona funga sia da operatore che da manovratore manuale; tuttavia anche in questo caso le due funzioni devono essere chiaramente distinte.