Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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Il compito centrale degli operatori è quello di sorvegliare e garantire il funzionamento del veicolo. Devono in particolare essere in grado di attivare e disattivare il veicolo e approvare determinate proposte di manovra suggerite dal sistema. Qualora debbano far uscire un veicolo dallo stato di minimizzazione dei rischi, devono prima accertarsi che la causa che lo determinato sia stata eliminata.

Agli operatori spettano anche doveri che non hanno alcun legame con il funzionamento del veicolo, ma che prima competevano al conducente. Nel caso dei trasporti di persone devono ad esempio, se necessario, comunicare con gli occupanti del veicolo.

Art. 34 Comando manuale di un veicolo senza conducente

Un veicolo senza conducente può essere dotato di comandi convenzionali. Se soddisfa anche i requisiti di un veicolo convenzionale, il veicolo senza conducente può essere guidato da un conducente anche al di fuori dell’ambito di impiego autorizzato.

Sono immaginabili diverse situazioni in cui un veicolo senza conducente privo di comandi convenzionali debba continuare a essere guidato da una persona a bordo, nello specifico per far uscire il veicolo da uno stato di minimizzazione dei rischi o per spostarlo a fini di manutenzione.

A tale scopo il veicolo può disporre al suo interno di comandi quali ad esempio un joystick o essere azionato da un telecomando. In questo caso, il veicolo può essere comandato manualmente solo secondo le istruzioni del costruttore.

Art. 35 Requisiti per l’operatore e la persona che comanda manualmente il veicolo senza conducente

La persona che comanda manualmente un veicolo senza conducente o che lo sorveglia in qualità di operatore deve avere la stessa idoneità alla guida e capacità di condurre richiesta per guidare un veicolo della categoria cui è assegnato il mezzo senza conducente. Deve pertanto possedere corrispondente licenza di condurre ed essere fisicamente in grado di svolgere le sue funzioni. Deve inoltre essere in grado di guidare. Secondo l’articolo 2a cpv. 2 ONC l’attività non può infine essere svolta sotto l’influsso dell’alcol, questo perché di norma si svolge in un contesto professionale e comporta l’assunzione delle pertinenti responsabilità nei confronti dei passeggeri e del carico.

Queste persone devono inoltre seguire formazioni specifiche offerte dal costruttore, il quale è tenuto anche a rilasciare una relativa attestazione.

Sezione 2: Peso a vuoto, comandi e registratore di guida

Art. 36 Peso a vuoto

I sistemi di classificazione dei veicoli internazionale e svizzero ancora non trattano specificatamente i veicoli automatizzati e al momento non appare opportuno introdurre nuovi tipi di veicoli svizzeri non in linea con l’evoluzione internazionale. Determinate definizioni e basi di calcolo vanno dunque adattate ai requisiti d’immatricolazione vigenti. Nel caso dei veicoli senza conducente, ad esempio, il peso del guidatore, 33/45