Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

supposto essere di 75 kg e già compreso nel peso a vuoto, deve rimanere a disposizione come carico utile supplementare.

Art. 37 Comandi

Nell’articolo è sancito che i veicoli senza conducente non devono essere dotati di dispositivi di guida convenzionali. Nella licenza di circolazione deve essere tuttavia indicato re se e quali comandi sono disponibili, informazione rilevante per i servizi di soccorso stradale o gli esperti della circolazione, ad esempio, per poter manovrare il veicolo in occasione dei controlli periodici.

Art. 38 Registratore di guida di veicoli senza conducente

Nel presente articolo sono elencate le informazioni che devono essere raccolte dal registratore di guida di un veicolo senza conducente oltre a quelle di cui all’articolo 7. L’elenco corrisponde a quello dell’allegato II numero 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426.

Sezione 3: Autorizzazione dell’ambito di impiego dei veicoli senza conducente

Per poter immatricolare e mettere in funzione veicoli senza conducente occorre prima autorizzarne l’ ambito di impiego. Gli articoli 39–43 disciplinano i punti salienti della procedura di autorizzazione. Fatta eccezione per queste disposizioni di diritto federale, i Cantoni sono liberi di organizzare autonomamente la procedura.

Art. 39 Domanda di autorizzazione di ambiti di impiego

Cpv. 1 e 2: in quest’articolo sono definiti a grandi linee i requisiti che devono essere soddisfatti perché l’autorità competente accolga una domanda di autorizzazione dell’ambito di impiego. Non sono ad esempio prescritti le modalità di presentazione della domanda, gli emolumenti o gli estratti dei registri ufficiali da allegare. I rappresentanti della collettività sono ovviamente liberi di assistere o accompagnare i futuri richiedenti nei lavori preparatori.

Cpv. 3: le disposizioni delle lettere a–f sono relativamente dettagliate. La lettera a richiede una descrizione dell’ambito di impiego richiesto che permetta alle persone incaricate della valutazione di identificare i punti pericolosi e le situazioni di traffico potenzialmente impegnative senza recarsi sul posto. Il diverso grado di importanza dei singoli tratti consente di semplificare la descrizione di quelli più monotoni. La descrizione deve anche tener conto della visuale del sistema di automazione e menzionare gli influssi esterni e le informazioni necessari al suo funzionamento (ad es. necessità di segnaletica orizzontale o norme di precedenza). La valutazione dell’idoneità del veicolo (lett. b) coinvolge anche i costruttori, i quali possono delegare compiti e doveri ivi connessi a persone o entità che assumono la funzione di responsabile della messa in circolazione in Svizzera. Se le caratteristiche del sistema di automazione comportano limitazioni a livello operativo, occorre indicarle, conformemente alla lettera c. Se per funzionare i sistemi video hanno ad esempio bisogno della luce diurna, ciò può influire sugli orari operativi, mentre i sistemi che dipendono da segnali semaforici potrebbero essere inutilizzabili nel caso in cui la funzione di commutazione dei semafori sia 34/45