Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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Art. 41 Comunicazione della decisione
La comunicazione della decisione è retta sostanzialmente dal diritto procedurale del Cantone competente per la procedura di autorizzazione. In caso di autorizzazioni dell’esercito si applicano le pertinenti prescrizioni di diritto federale. L’ordinanza indica unicamente i soggetti cui deve essere comunicata la decisione.
Art. 42 Pubblicazione degli ambiti d’impiego autorizzati
L’autorità competente per l’autorizzazione degli ambiti di impiego (art. 40 cpv. 1) pubblica l’autorizzazione nel proprio organo di pubblicazione ufficiale. Altrettanto fanno in riferimento al consenso le autorità che devono concederlo per l’autorizzazione di un ambito di impiego (art. 40 cpv. 2).
Art. 43 Vigilanza
Cpv. 1: il Cantone di immatricolazione o l’autorità federale competente veglia al rispetto delle condizioni di autorizzazione sostanzialmente a propria discrezione o in base alle prescrizioni amministrative applicabili secondo il diritto cantonale. Le disposizioni di questo articolo disciplinano unicamente le competenze in materia di esecuzione specificamente legate ai veicoli senza conducente.
Cpv. 2–4: nell’articolo si distingue tra sospensione e revoca dell’autorizzazione. Le procedure possono essere applicate a cascata o eseguite direttamente, a seconda delle condizioni in essere.
Capitolo 6: Disposizioni penali e finali
Art. 44 Disposizioni penali
La violazione di obblighi particolarmente importanti sanciti dalla presente ordinanza è punita con la multa. In corrispondenza di ogni singola disposizione penale è indicata la norma di diritto amministrativo cui fa riferimento, in modo che dall'ordinanza risulti il più chiaro possibile quale comportamento è considerato punibile.
Le disposizioni penali non disciplinano in maniera esaustiva il comportamento punibile nell’ambito della guida automatizzata, ma occorre tener conto anche delle norme penali contenute nella LCStr e nelle sue ordinanze di esecuzione. Chi, rilasciando false dichiarazioni, ottiene l’immatricolazione di un veicolo senza conducente è ad esempio punibile secondo l’articolo 97 capoverso 1 lettera d LCStr, mentre sono punibili secondo l’articolo 93 capoverso 2 lettera b LCStr (in combinato disposto con art. 32 cpv. 2) i detentori che autorizzano la messa in funzione di uno dei propri veicoli senza conducente pur sapendo che non è operativamente sicuro.
Siccome non è possibile prevedere la punibilità di persone giuridiche a livello di ordinanza, le presenti disposizioni penali si limitano alle infrazioni commesse da persone fisiche. Poiché però molte di queste infrazioni avvengono in un contesto imprenditoriale, rivestono grande importanza la responsabilità dei dirigenti in virtù dell’articolo 11 del Codice penale svizzero (CP) e la responsabilità del rappresentante secondo 37/45