Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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spenta (luce lampeggiante gialla). Il certificato di conformità UE richiesto alla lettera f può provenire da un veicolo identico per costruzione, ma presentare un numero di telaio diverso da quello dei mezzi effettivamente impiegati.
Cpv. 4: se il richiedente ha già fornito determinate prove nel quadro di una precedente procedura per un altro tipo di veicolo non è necessario fornirle nuovamente, a condizione che il nuovo veicolo o sistema di automazione richiesto non comporti modifiche sostanziali dei requisiti inerenti all’ambiente (ad es. veicolo nettamente più grande con raggio di sterzata maggiore o requisiti supplementari per gli operatori).
Cpv. 5: è difficile prevedere in astratto quali dati e indicazioni saranno richiesti per la valutazione della domanda (cfr. art. 40). Le autorità competenti potranno quindi richiedere queste informazioni aggiuntive qualora lo ritengano necessario.
Art. 40 Trattamento e valutazione della domanda
Cpv. 1 e 2: se sono disponibili tutte le indicazioni e informazioni necessarie per la domanda di autorizzazione dell’ambito di impiego, il Cantone deve entrare nel merito della domanda entro un termine ragionevole. La competenza di un Cantone a trattare una domanda risulta dall’immatricolazione e quindi dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dei veicoli impiegati nel quadro di una autorizzazione. In base all’articolo 77 capoverso 1 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
42, è considerato luogo di stazionamento (luogo di stanza) quello in cui il veicolo è di norma parcheggiato durante la notte dopo l’uso. Nel caso di veicoli dell’esercito che circolano solo in aree in cui, secondo l’articolo 12 dell’ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)43, è competente della disposizione di provvedimenti in materia di circolazione l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito, il trattamento delle domande spetta all’esercito.
Cpv. 2: se i veicoli si trovano distribuiti sul territorio di due o più Cantoni (ad es. imprese di trasporto di una città/agglomerazione), i Cantoni possono decidere congiuntamente riguardo alle competenze nello svolgimento della procedura e coordinare il lavoro. Solo uno di questi Cantoni figura quale interlocutore principale dell’USTRA nell’ambito della procedura. Tale contatto è obbligatorio se la domanda interessa strade nazionali e relativi svincoli. In questi casi l’autorizzazione può essere concessa solo se l’USTRA esprime il proprio consenso tenendo conto nella valutazione dei criteri di cui al capoverso 4.
Cpv. 3: sebbene nell’UE esistano prescrizioni armonizzate per l’omologazione dei veicoli senza conducente, la normativa in materia di immatricolazione è di competenza degli Stati membri. Nei Paesi limitrofi non esiste dunque una sistematica comune o quantomeno uniforme al riguardo (cfr. punto 2.2). Visti i quantitativi ancora limitati, non è chiaro se saranno o meno presentate nei prossimi anni domande di impiego transfrontaliero di veicoli senza conducente, ma qualora lo fossero, si dovrà imperativamente coinvolgere nella procedura l’UDSC.
42RS 741.51