Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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a buon fine e comunica tale valutazione per iscritto. Non va attribuita nessuna probabilità di successo a domande non conformi alle prescrizioni della LCStr e volte solo ad aggirare le disposizioni della presente ordinanza. L’USTRA fattura separatamente l’esame preliminare e i lavori di un’eventuale procedura principale secondo l’ordinanza generale sugli emolumenti46 e può chiedere a tal fine il versamento di una garanzia.

Cpv. 2: costituzione da parte dell’USTRA di un gruppo di accompagnamento che assista i Cantoni nella valutazione delle domande relative ad ambiti di impiego per i veicoli senza conducente e gestione di aree per il parcheggio automatico. Il gruppo di accompagnamento serve inoltre allo scambio di conoscenze e di esperienze.

Art. 46 Modifica di altri atti normativi

Le modifiche di altri atti normativi sono disciplinate in un allegato.

Art. 47 Entrata in vigore

Si prevede che l’ordinanza possa entrare in vigore nel corso del 2025.

3.2 Ordinanza sulla segnaletica stradale

Art. 62 cpv. 8 e all. 2

Il segnale ha due funzioni. In primo luogo, deve informare il conducente di veicoli con sistema di parcheggio automatico che l’area è adatta al sistema. L’importanza di questa funzione è tuttavia limitata perché il segnale non significa necessariamente che il conducente possa anche attivare il sistema di parcheggio automatico su quell’area, cosa possibile solo se il sistema di automazione è compatibile con la corrispondente area di parcheggio. In secondo luogo, deve informare gli altri utenti della strada della possibile presenza sull’area di parcheggio di veicoli con sistema di parcheggio automatico, motivo per cui non il segnale andrà collocato non solo agli accessi per i veicoli, ma anche per i pedoni.

3.3 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 33 cpv. 2 lett. a n. 5

Gli intervalli fra controlli periodici sono elencati nell’articolo 33 OETV. Per non interromperne la sistematica vanno inseriti nell’elenco anche i veicoli senza conducente. I veicoli devono essere sottoposti all’esame periodico almeno una volta l’anno e convocati al controllo dalle autorità competenti.

All. 2

46 RS 172.041.1