Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine

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l’articolo 29 CP. In particolare i detentori di veicoli senza conducente devono se del caso assumersi la responsabilità per atti punibili commessi non solo dagli operatori ma anche da altri impiegati.

Il capoverso 2 contiene le disposizioni penali applicabili agli operatori, che sono particolarmente numerose e che così esposte permettono di avere un miglior quadro d’insieme delle fattispecie in questione. L’elevato numero di disposizioni penali che concernono gli operatori è dovuto al fatto che con essi viene introdotto nel diritto in materia di circolazione una figura completamente nuova il cui ruolo riveste una considerevole importanza nell’impiego dei veicoli senza conducente. Ciò nonostante, la responsabilità penale non deve essere fatta ricadere sui soli operatori: la loro sostanziale punibilità vuole piuttosto essere il nesso da cui parte la responsabilità dei detentori.

Art. 45 Esecuzione

Quest’articolo introduce diverse norme in materia di competenza riguardo a:

Cpv. 1: autorizzazione, a determinate condizioni, di deroghe a taluni requisiti della presente ordinanza per veicoli con sistema di parcheggio automatico e veicoli senza conducente da parte dell’USTRA. Le disposizioni cui è possibile derogare sono elencate in maniera esaustiva. Questo tipo di autorizzazioni deve essere limitato ai veicoli che possono circolare almeno temporaneamente senza conducente e che sono oggetto di una specifica sorveglianza sistematica, ad esempio ai veicoli senza conducente e ai veicoli con sistema di parcheggio automatico. I veicoli con richiesta di ripresa del controllo sono invece prodotti fabbricati in serie e venduti al pubblico, che il conducente deve poter presumere essere dotati di sistemi omologati.

La possibilità dell’USTRA di rilasciare l’autorizzazione si fonda sull’articolo 106 capoverso 2bis nLCStr e mira a permettere ai singoli veicoli di essere ammessi alla circolazione attraverso una procedura ordinaria, ad esempio dopo una sperimentazione di ampia portata non limitata nel tempo, benché non conformi al diritto internazionale. Sono dunque previste delle deroghe per gli aspetti riguardo ai quali si fa un rimando diretto a prescrizioni UE o UNECE o che riguardano la procedura di omologazione. Le misure o le caratteristiche tecniche alternative devono garantire un livello di sicurezza equivalente in riferimento alle condizioni di impiego e stato della tecnica al momento del rilascio dell’autorizzazione. Il parametro di riferimento per la valutazione tecnica è costituito dalle normative internazionali recepite nell’allegato 2 OETV al momento della presentazione della domanda. La prova dell'equivalenza deve essere fornita dal richiedente e consistere in rapporti d’esame svolti da istituti e organi designati per svolgere le pertinenti attività dal diritto svizzero o dal diritto internazionale riconosciuto dalla Svizzera. Se non vi è piena equivalenza a livello di adeguamento del sistema di automazione in merito a sicurezza cibernetica, aggiornamento software e prevenzione degli incidenti rilevanti per la sicurezza secondo i criteri delle norme internazionali, non si può considerare garantita la sicurezza operativa a vita richiesta. In questo caso la durata di vita o la durata dell’autorizzazione deve poter essere limitata.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’USTRA per iscritto. Nel corso di un esame preliminare, l’Ufficio valuta se ci sono prospettive che la procedura vada