Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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Infine, la Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale degli Stati Parte.
Art. 9 Cittadini
Gli Stati Parte possono, mediante notifica scritta, definire il termine «cittadino» in conformità al loro diritto nazionale.
Art. 10 Principio generale di cooperazione
Gli Stati Parte cooperano tra loro in materia di assistenza penale internazionale in conformità al loro diritto nazionale.
Art. 11 Prescrizione
I crimini internazionali ai quali si applica la Convenzione non sono soggetti a prescrizione.
Art. 12 Diritto di denuncia
L’articolo verte sulle garanzie procedurali, come il diritto di sporgere denuncia (par. 1) e il diritto a un esame rapido e imparziale delle denunce da parte delle autorità competenti (par. 2), che gli Stati Parte sono tenuti a fornire in conformità al loro diritto nazionale e, se del caso, alle pertinenti politiche interne, se vi è motivo di credere che sia o sia stato commesso un crimine al quale lo Stato Parte applica la Convenzione. L’articolo 12 della Convenzione si basa in sostanza sull’articolo 13 UNCAT.
Art. 13 Misure cautelari
Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato adotta le misure necessarie per evitare che si sottragga al perseguimento o all’estradizione (par. 1). Procede inoltre a un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti (par. 2). Quest’articolo conferisce inoltre al detenuto il diritto di comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante dello Stato di cui ha la cittadinanza o in cui abitualmente risiede (par. 3), in conformità all’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari26. L’articolo 13 della Convenzione s’ispira all’articolo 6 UNCAT.
Art. 14 Aut dedere, aut iudicare
Numerose convenzioni internazionali impongono di cooperare nel combattere l’impunità dei crimini internazionali, prevedendo in particolare l’obbligo di perseguire o di estradare una persona (aut dedere, aut judicare). Questo principio s’ispira all’articolo 7 UNCAT, secondo cui lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore di un crimine, qualora non lo estradi, sottopone la causa alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. La Convenzione sancisce lo stesso principio, estendendolo tuttavia alla consegna a una corte penale internazionale (art. 14 par. 1) in base al foro competente ai sensi dell’articolo 8.
Numerosi Stati prevedono già obblighi del genere, compresa la Svizzera (art. 264m cpv. 1 CP).
Le regole probatorie applicabili alla competenza universale (art. 8 par. 3) devono essere tanto rigorose quanto quelle applicabili alla competenza territoriale o personale (art. 8 par. 1 e 2). La Convenzione sancisce inoltre il diritto a un trattamento equo in ogni stadio del procedimento (art. 14 par. 3). Questa disposizione, che riprende l’articolo 7 paragrafo 3 UNCAT, è indispensabile viste le difficoltà a ottenere le prove
26 RS 0.191.02 11/44