Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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Il capoverso 10 infine stabilisce che gli Stati Parte non sono tenuti a trasmettere dati personali in virtù della Convenzione se il loro diritto nazionale lo vieta. A tal proposito va detto che l’articolo 16 non pregiudica gli obblighi degli Stati Parte derivanti da altri trattati di diritto internazionale; anche questi possono quindi impedire, sulla base del capoverso 10, la trasmissione di dati personali.
Art. 17 Trasmissione spontanea di informazioni
La Convenzione agevola la trasmissione spontanea, ossia senza precedente richiesta, di informazioni tra gli Stati Parte nel rispetto del diritto nazionale (par. 1 e 2), come previsto anche da altre convenzioni (in part. art. 18 UNTOC) e dal diritto svizzero (art. 67a AIMP).
La trasmissione rapida di informazioni relative ai crimini e al luogo in cui sono stati commessi è fondamentale nella lotta contro la criminalità internazionale. Si tratta nello specifico di poter trasmettere spontaneamente, ovvero senza averne ricevuto richiesta, informazioni o prove riguardanti il crimine commesso a un altro Stato Parte, ad esempio quello in cui è stato commesso il crimine, per consentirgli di promuovere l’azione penale il prima possibile.
Il paragrafo 1 consente di trasmettere a un altro Stato Parte informazioni che possano aiutarlo a condurre o concludere con successo indagini o procedimenti penali.
Art. 18 Spese
L’articolo 18 stabilisce che le spese ordinarie sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo, come di norma nella cooperazione penale internazionale. Gli Stati Parte si consultano per decidere l’assunzione di eventuali spese considerevoli o straordinarie da sostenere in un secondo momento (par. 1). La disposizione di cui al paragrafo 1 si rifà all’articolo 18 paragrafo 28 UNTOC.
Le spese cagionate dall’intervento di periti nel territorio dello Stato Parte (par. 2 lett. a), le spese sostenute per stabilire e mettere a disposizione collegamenti video o telefonici (lett. b), la retribuzione degli interpreti messi a disposizione dallo Stato Parte richiesto (lett. c) e le indennità ai testimoni e le loro spese di trasferta nello Stato Parte richiesto (lett. d) sono, in teoria, a carico dello Stato Parte richiedente, a meno che lo Stato Parte richiesto non rinunci al rimborso di tali spese.
Anche le spese per il trasferimento di un detenuto secondo l’articolo 36 o di un estradando nello Stato Parte richiedente sono a carico dello Stato Parte richiedente (par. 3 e 4). Le spese per il trasferimento di un condannato sono a carico dello Stato Parte chiamato a eseguire la condanna (par. 5).
Art. 19 Terminologia in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione
Le definizioni corrispondono a quelle dell’articolo 2 lettere d–g UNCAC con i dovuti adeguamenti linguistici.
Per «confisca» (lett. a) si intende lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente. Il termine fa riferimento alle sanzioni patrimoniali che costituiscono delle pene o delle misure nel diritto nazionale. La confisca non è necessariamente disposta in una sentenza giudiziaria, ma può figurare anche in un decreto di abbandono o un ordine di confisca indipendente. Va inoltre aggiunto che secondo il diritto svizzero, la confisca può, in alcuni casi, essere disposta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
Per «congelamento» o «sequestro» (lett. b) si intende il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo per decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente. 13/44