Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Per «proventi del crimine» (lett. c) si intende qualsiasi bene proveniente dalla commissione di un crimine al quale si applica la Convenzione od ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un tale crimine.

Per «beni» (lett. d) si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o i diritti relativi.

Per «valori patrimoniali» ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 CP si intende ogni vantaggio economico che comporta un aumento degli attivi o una riduzione dei passivi. Questa definizione include quindi anche i diritti reali limitati, i crediti, i diritti immateriali e altri vantaggi economici che possono essere stimati, se del caso monetabili nel quadro di un credito compensativo28. I «beni» ai sensi della Convenzione sono quindi pienamente inclusi.

Art. 20 Autorità centrali

Gli Stati Parte designano un’autorità centrale e la notificano al depositario. L’autorità centrale per la Svizzera è l’UFG, responsabile di trasmettere e ricevere richieste di cooperazione e informazioni in merito, nonché di provvedere all’esecuzione rapida delle richieste.

Art. 21 Canale di comunicazione e punti di contatto unici

Le richieste di assistenza giudiziaria vanno trasmesse direttamente alle autorità centrali designate dagli Stati Parte (par. 1). Questa disposizione non impedisce agli Stati Parte di notificare, mediante dichiarazione al depositario, che le richieste gli siano trasmesse per via diplomatica e/o, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale. L’articolo 21 crea inoltre una base convenzionale per la trasmissione di richieste, informazioni o comunicazioni per mezzo di canali elettronici, a patto che gli Stati Parte lo convengano e siano garantite la confidenzialità e l’autenticità di quanto trasmesso.

Art. 22 Lingue accettate

La Convenzione, in quanto negoziata al di fuori di un’organizzazione internazionale, non ha una lingua ufficiale. Gli Stati Parte hanno optato per una formulazione neutra. Pertanto le richieste vanno formulate in una lingua accettata dallo Stato richiesto (par. 1). Ogni Stato Parte comunica la lingua o le lingue che accetta, informandone le autorità centrali degli Stati Parte; in alternativa, in conformità all’articolo 85 paragrafo 2 lettera a, il Regno dei Paesi Bassi può fornire supporto temporaneo aggiuntivo finalizzato a raccogliere e rendere disponibili le informazioni pratiche riguardo alle lingue accettate (par. 2).

La Svizzera accetta richieste in tedesco, francese e italiano o corredate di traduzione in una di queste lingue. Su domanda dello Stato Parte richiedente, l’autorità centrale può notificare la lingua rilevante nel caso specifico.

Art. 23 Campo di applicazione del capitolo III

La Convenzione crea le condizioni per la più ampia assistenza giudiziaria tra gli Stati Parte in materia di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i crimini ai quali è applicata la Convenzione (par. 1). Fatti salvi le leggi e i trattati applicabili, questo vale anche per le azioni penali nei confronti di una persona giuridica ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 (par. 2).

28 Cfr. FF 1993 III 269, 299 14/44